F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA:all. Marco ORRU’/ U.S.D. LANUSEI Calcio ( 87/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA:all. Marco ORRU’/ U.S.D. LANUSEI Calcio ( 87/78 ) ARBITRI: sigg.Sebastiano SCARFATO e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 19/02/2008, l’allenatore Orrù Marco, assunto dalla U.S.D. LANUSEI, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Sardegna, quale tecnico della prima squadra per la stagione 2007-2008, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di €. 5.800,00, di cui €. 5.000,00 per premio di tesseramento ed €. 800,00 quale rimborso spese di viaggio, oltre interessi legali. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Sardegna il giorno 4/09/2007, stipulato con la U.S.D. LANUSEI, per la somma complessiva di €. 8.500,00, da corrispondersi in n°4 rate, oltre spese di viaggio, e sottoscritto da entrambe le parti. La U.S.D. LANUSEI, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A/R versata in atti, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento,in relazione al saldo del contratto. P.Q.M. Delibera di fare obbligo alla U.S.D. LANUSEI di pagare in favore del signor Orrù Marco, la somma complessiva di €. 2.500,00, oltre interessi legali a far data dalle singole rate scadute e sino all’effettivo soddisfo.Per il rateo di € 2.500,00 in scadenza il 30/06/2008,se l’allenatore non sarà soddisfatto,dovrà proporre nuovo ricorso. In relazione alla richiesta delle spese di viaggio,la stessa non può essere accolta poiché non sono specificati i kilometri di distanza tra la residenza e la sede della Società ed il numero di allenamenti e di gare,a cui ha partecipato l’allenatore ricorrente. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 bis del CGS.
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