F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA: all.Carlo GARBARINO / S.S. GONNOS CALCIO ( 73/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008
VERTENZA: all.Carlo GARBARINO / S.S. GONNOS CALCIO
( 73/78 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA
L’allenatore dilettante Garbarino Carlo, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 12/01/2008, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 800,00 (ottocento/00) più il rimborso spese ed interessi, nei confronti della S.S. Gonnos Calcio partecipante al campionato di 2^ CTG Regionale Sardegna stagione sportiva 2007/08 così, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 30/08/2007 per un totale premio tesseramento di € 3000,00 e regolarmente depositata presso il C.R.Sardegna L.N.D. Lo stesso comunica di essere stato esonerato in data 1°/10/2007 con comunicazione raccomandata a firma del presidente della società come da copia allegata agli atti.
La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 4/02/2008 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e nel contempo richiedeva al C.R. Sardegna la conferma dell’avvenuto deposito, previsto dalla normativa federale.
Con racc.ar a firma del Presidente, la Società S.S. Gonnos in data 20/02/2008, inviava le proprie controdeduzioni all’interessato e a questo Collegio ove si lamentava del fatto che l’allenatore Garbarino Carlo “ tenne un comportamento ben lontano da quello diligente e improntato alla correttezza che in generale ci si aspetterebbe dal comune cittadino e che ancor di più, tuttavia, sarebbe stato lecito attendersi da uno sportivo esperto, quale egli si professava”. Rimproverando un lassismo professionale ed un assenteismo improvviso alla conduzione tecnica della squadra per cui perdurando l’inadempimento del tecnico si trovò costretta a comunicargli l’esonero da allenatore della squadra.
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, deduce che il Garbarino Carlo è stato l’allenatore stagione 2007/08 della società S.S. Gonnos come da scrittura regolarmente stipulata; che è stato esonerato dalle funzioni di allenatore della prima squadra a seguito decisioni del Direttivo Societario del 1°/10/2007 ;che la società non ha contestato al tecnico come previsto dal regolamento del S.T.F e C.G.S. art. 23 punto 6- art. 46 punto 1 le eventuali assenze o inadempienze e pertanto non possono essere accolte lagnanze e motivazioni tardive, pertanto, il Collegio delibera la fondatezza del ricorso in quanto la società dopo comunicazione di esonero al tecnico non ha ottemperato al pagamento del premio di tesseramento, come previsto dalla scrittura stipulata e pertanto dovrà rifondere al Garbarino Carlo la somma non percepita di € 800,00 quale premio di tesseramento stagione 2007/08, non riconoscendo il rimborso spese in quanto dovuto solo se effettivamente maturato per il periodo previsto dal contratto.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore GARBARINO Carlo e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società S.S. GONNOS CALCIO di corrispondere la somma di € 800,00 come richiesto, a saldo del premio di tesseramento,più interessi dovuti per € 25,00 per un totale di € 825,00.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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