F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA: all. Vilmer FERRI / VALLEVERDE RICCIONE F.C. SRL

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA: all. Vilmer FERRI / VALLEVERDE RICCIONE F.C. SRL ( 74/78 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Sergio FINCATTI Con ricorso del 28 Gennaio 2008 l’allenatore di base Vilmer FERRI ha chiesto a questo Collegio il riconoscimento del suo credito di euro 7.500,00 oltre interessi, nei confronti della Società VALLEVERDE RICCIONE F.C. SRL. In data 15/09/2006,il ricorrente ha sottoscritto contratto oneroso con la società VALLEVERDE RICCIONE F.C. SRL che lo aveva assunto in qualità di allenatore della squadra partecipante al Campionato di Serie D per il periodo 1° Agosto 2006 - 30 Giugno 2007, obbligandosi a corrispondergli un premio tesseramento annuale per complessivi € 7.500,00 suddiviso alle seguenti scadenze: 30/10/06 – 31/12/06 – 28/02/07 – 30/05/07 di € 1.875,00 cadauna. L’allenatore Vilmer FERRI propone il presente ricorso e chiede che gli vengano corrisposte tutte le rate per l’intero importo di € 7.500,00. La Società VALLEVERDE RICCIONE F.C. SRL, ritualmente intimata, ha controdedotto dichiarando che nulla è dovuto al signor Vilmer FERRI. A tal fine produce lettera liberatoria con la quale il signor Ferri dichiarerebbe di non aver nulla a pretendere in merito ad ogni compenso relativo alla stagione sportiva 2006/2007. In effetti la Società produce uno scritto in cui il signor Ferri dichiara di avere ricevuto tutto quanto pattuito dal mese di agosto al dicembre 2006. Alla luce di tutto ciò il Collegio osserva: - la documentazione prodotta dalla società è generica e priva di data e luogo di sottoscrizione; - la stessa è redatta su carta non intestata e priva di qualsiasi riferimento a pagamenti avvenuti, date, assegni o quant’altro possa provare il completo soddisfo di quanto pattuito nel contratto. - in ogni caso nello scritto la società fa riferimento a pagamenti avvenuti solo fino al 31 dicembre 2006 mentre l’allenatore è rimasto al suo posto sino allo scadere del contratto (non si fa cenno ad alcuna interruzione o sospensione del rapporto). - nelle controdeduzioni l’allenatore contesta la quietanza allegata,ma fa solo accenno alla genericità della stessa,priva di data e luogo;conferma comunque che la quietanza è riferibile esclusivamente al periodo fino al 31 dicembre e non oltre. Fatte tali considerazioni, il Collegio conclude che la domanda del ricorrente può essere accolta parzialmente.E’ quindi dovuto il pagamente delle rate scadute il 28/02/2007 e 30/05/2007. Va, dunque, riconosciuto all’allenatore Vilmer FERRI la somma residua di € 3.750,00 come da accordo sottoscritto. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso prodotto e dichiara l’obbligo della società VALLEVERDE RICCIONE F.C. SRL. di pagare all’allenatore Vilmer FERRI la somma residua di € 3.750,00 oltre € 60,00 per interessi equitativamente calcolati, come pattuito in contratto. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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