F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA: all.Vincenzo MUSUMECI / A.P.D. GALLICESE ( 75/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008
VERTENZA: all.Vincenzo MUSUMECI / A.P.D. GALLICESE
( 75/78 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Damiano PALLOTTINO
L’allenatore dilettante Musumeci Vincenzo, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 31/01/2008, si rivolgeva a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del credito di € 5300,00 (cinquemilatrecento/00) più il rimborso spese, oltre interessi, nei confronti della APD Gallicese, partecipante al campionato di Eccellenza Regionale Calabria, così, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 26/08/2006 e regolarmente depositata presso il C.R. Calabria, che prevedeva un premio di tesseramento annuale di € 7500,00 dei quali nulla aveva percepito.
L’allenatore comunicava alla Società che in data 30/01/2007 si dimetteva dall’incarico di tecnico con raccomandata che trovasi agli atti.
La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 6/02/2008 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e,nel contempo,al C.R.Calabria la prova dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale.
La società APD Gallicese con nota del 27/02/2008 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore, esibendo un estratto conto bancario della Banca Intesa e una fotocopia di assegno tratto sulla stessa banca di € 6000,00 datato 30/09/2006 a favore del Musumeci Vincenzo da questi girato, regolarmente incassato e negoziato il 4/10/2006. Con tale somma considerate le dimissioni presentate dal tecnico il 30/01/2007, è da ritenersi abbondantemente pagato ed onorato anche per l’eventuale rimborso spese richiesto.
In data 8/03/2008 l’allenatore Musumeci Vincenzo con propria comunicazione chiariva del perché dell’assegno e del relativo incasso spiegando che l’assegno di € 6000,00 si riferiva:
“a seguito della richiesta di spese di alcuni atleti (che inviterò a testimoniare, qualora ce ne fosse la necessità), che il sottoscritto con la propria mediazione aveva fatto tesserare per la predetta società, il Presidente, considerato che le stesse persone si rivolgevano al sottoscritto in quanto per loro il garante, in mancanza di liquidità mi rilasciava a garanzia assegno postdatato, e mi chiedeva se potessi tamponare momentaneamente quella spiacevole situazione. Il sottoscritto tranquillizzò i tesserati e dopo alcuni giorni, cambiò l’assegno e diede loro la liquidità. Infatti non credo che il rilascio dell’assegno in questione possa essere giustificato diversamente, altrimenti io stesso avrei firmato la ricevuta della somma indicandone il motivo”.
Il Collegio,esaminati gli atti che dimostrano l’avvenuto pagamento delle somme richieste a mezzo assegno emesso dalla Società A.P.D.GALLICESE,rigetta il ricorso proposto dall’allenatore Vincenzo MUSUMECI,atteso che il pagamento,proprio in quanto avvenuto durente la vigenza del rapporto contrattuale,non può che riferirsi al contratto medesimo,non avendo fornito il ricorrente prove contrarie.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso proposto dall’allenatore MUSUMECI Vincenzo.
La presente delibera è inappellabile.
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