F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA:all. Salvatore SCIONTI / U.S. CASTROVILLARI CALCIO ( 76/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA:all. Salvatore SCIONTI / U.S. CASTROVILLARI CALCIO ( 76/78 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mauro DALL’AGLIO L’allenatore dilettante Salvatore SCIONTI, ricorre in data 18 gennaio 2008, tramite mandato e procura speciale all’avv. Salvatore Gigliotti con studio in Lamezia Terme (CZ), avverso l’ U.S. CASTROVILLARI CALCIO, richiedendo il pagamento relativo al residuo delle rate scadute, per complessivi € 8.900,00 per la stagione sportiva 2006/2007, come da accordo concordato in complessivi € 17.00,00, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria; alla predetta somma era da aggiungere l’importo di € 3.000,00 quale premio di promozione relativo all’annata precedente. Dichiara di aver ricevuto un primo acconto di € 400,00 in contanti ed un assegno pari ad € 16.600,00 a firma del Presidente , Ioele Antonio, a garanzia dei pagamenti concordati. Poiché alla scadenza del rapporto aveva ricevuto acconti per complessivi € 8.100,00 chiedeva il pagamento di € 8.900,00 quale residuo del premio di tesseramento pattuito. La società sportiva convenuta, ritualmente invitata con Raccomandata A.R. prot. 76/78/42 del 6.02.2008 da parte della Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire alcuna osservazione. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti, constatato che nei confronti dell’allenatore dilettante Salvatore SCIONTI l’U.S. Castrovillari Calcio nulla ha ritenuto di controbattere, prende atto che la richiesta dell’istante è da respingere per carenza di rapporto contrattuale; il Collegio prende altresì atto che il Comitato Interregionale, con nota del 6 febbraio 2008, prot. n. 1718.28, ha comunicato alla Segreteria del Collegio che l’accordo economico tra le parti non è stato depositato. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso proposto dall’allenatore dilettante Salvatore SCIONTI. Il Collegio delibera altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni eventuale valutazione di competenza. La presente delibera è inappellabile.
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