F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA:all. Edi BIVI / F.C. PRO VASTO srl ( 77/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA:all. Edi BIVI / F.C. PRO VASTO srl ( 77/78 ) ARBITRI:sigg.Angelo AGUS e Gabriele GIOVANNINI Con ricorso del 1°/02/08 l’allenatore professionista Edi Bivi,tramite il suo legale,adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto,da parte del F.C.Pro Vasto srl,il pagamento della somma totale di € 9.200,oo. Tale somma,a detta del ricorrente,seguiva la mancata corresponsione degli emolumenti compresi nell’accordo economico stipulato con la società in data 28/08/07,non corrisposti successivamente all’interruzione del rapporto per esonero dell’allenatore dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra,comunicatogli in data 9/10/07. Il citato accordo veniva regolarmente depositato il 31/08/07 presso il Comitato Interregionale,come puntualmente accertato dalla Segreteria di questo Collegio. Questo prevedeva un premio di tesseramento complessivo di € 23.000,oo da pagarsi in dieci scadenze dal 30/09/07 al 30/06/08 di € 2.300,oo cadauna. L’allenatore nella sua richiesta evidenzia di aver ricevuto il pagamento della prima rata scaduta il 30/09/07,mentre lamenta il pagamento delle successive quattro scadenze per un totale di € 9.200,oo. In data 6/02/08 la Segreteria di questo Collegio invitava la società a controdedurre. Il 21/02/08 la società controdeduceva,dimostrando che la somma versata all’allenatore era di € 7.300,ooe non di € 2.300,oo e a tal sostegno allegava fotocopie di assegni intestato all’allenatore Edi Bivi a dimostrazione che il credito residuo vantato da quest’ultimo è di € 4.200,oo e non di € 9.200,oo,come richiesto nella presentazione del ricorso. Il 5/03/08 l’allenatore,tramite il suo avvocato,confermava di aver ricevuto i due assegni,che complessivamente raggiungono la cifra di € 7.300,oo,ma lamenta comunque di non aver ancora ricevuto la somma residua di € 4.200,oo,alla quale vanno aggiunti altri € 2.300,oo scaduti il 28/02/08,quindi complessivamente chiede alla società sopraccitata la somma di € 6.500,oo più i ratei scaduti fino alla decisione del Collegio Arbitrale.Somme che corrispondono a € 2.300,oo al 31/03/08 e a € 2.300,oo al 30/04/08,per un totale complessivo di € 11.100,oo oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno per la svalutazione monetaria,fino all’effettivo soddisfo. Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento,nella misura da ultimo precisata dal ricorrente. P.Q.M. Il Collegio accoglie,come da motivazione,il ricorso proposto dall’allenatore Edi BIVI e dichiara l’obbligo alla società F.C.PRO VASTO srl di corrispondere la somma di € 11.100,oo a saldo delle mensilità pattuite in contratto fino al 30/04/08 e di € 160,oo quali interessi legali per un totale di € 11.260,oo oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Per i due ratei in scadenza 31/05/08 e 30/06/08,qualora l’allenatore non fosse soddisfatto,dovrà avanzare un nuovo ricorso. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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