F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA: all.Salvatore D’AIERA / A.S.D. BARRESE ( 78/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA: all.Salvatore D’AIERA / A.S.D. BARRESE ( 78/78 ) ARBITRI: sigg Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA In data 4 Febbraio 2008 l’allenatore dilettante D’Aiera Salvatore invia ricorso a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto da parte della Società A.S.D.Barrese, partecipante al campionato di Promozione regione Sicilia, il pagamento di € 6.500,00 a saldo del premio di tesseramento pattuito, oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo stipulato in data 1°/08/2006, e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale della L.N.D., dove la Società,a firma del suo legale rappresentante,si impegna ad assumere il tecnico D’Aiera Salvatore quale allenatore della prima squadra riconoscendogli un premio di tesseramento di € 6.500,00 da pagarsi in unica soluzione. La Società, invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, in data 19/02/2008 risponde di avere intavolato con il signor D’Aiera una trattativa per una benevola definizione del contenzioso aggiungendo inoltre di avere già provveduto in data 24 dicembre 2007 a liquidare al medesimo un assegno di € 2.000,00 quale acconto sulla cifra pattuita sul contratto. A sostegno di ciò allega copia fotostatica dell’assegno, fornitale direttamente dalla Banca di emissione,dove si evince un versamento di € 2.000,00 a favore del signor D’Aiera. Pertanto si dichiara disponibile a saldare il debito residuo di € 4.500,00 con due tranche entro e non oltre la fine dell’anno in corso. Alle controdeduzioni presentate dall’ A.S.D. Barrese risponde il tecnico D’Aiera asserendo che la cifra di € 2.000,00 versatagli dalla Società altro non è che il pagamento di rimborsi a lui spettanti per sue prestazioni sportive fornite nella precedente stagione 2005/2006 quando,regolarmente tesserato per la medesima,allenava la squadra dei Giovanissimi regionali. Afferma pertanto la totale estraeità di tale somma da quanto pattuito nell’attuale accordo economico prova ne è la mancanza di qualsiasi quietanza di pagamento da lui rilasciata per somme ricevute in acconto.Conferma quindi che il debito nei suoi confronti rimane per l’intera cifra di € 6.500,00. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, giudica il ricorso meritevole di accoglimento. Rifacendosi a quanto esposto dalle parti ritiene che la cifra versata dalla Società sia da considerare estranea a quanto pattuito nel contratto per la stagione 2006/2007 per le seguenti motivazioni: - l’accodo stipulato fra le parti prevede il pagamento del premio di tesseramento in soluzione unica e pertanto se la Società avesse versato all’allenatore un acconto sulla cifra pattuita avrebbe dovuto presentare nelle sue controdeduzioni uno scritto firmato dal beneficiario a quietanza di quanto ricevuto - la mancanza di tale prova ed in considerazione che la Società, alle successive controdeduzioni presentate dal tecnico in relazione alla somma ricevuta di € 2.000,00 quale pagamento di un suo credito nei confronti della medesima per sue prestazioni sportive fornite in anni antecedenti,non abbia inviato alcun contesto P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la Società A.S.D.Barrese al pagamento a favore dell’allenatore D’Aiera Salvatore di € 6.500,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 45,00 per gli interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 6.545,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini ,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it