F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all.Sergio EBERINI / A.C. FORMIGINE A.S.D. ( 78/67 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all.Sergio EBERINI / A.C. FORMIGINE A.S.D. ( 78/67 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI Con ricorso tempestivamente pervenuto,con racc.del 13 marzo 2007 l’allenatore professionista regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. Eberini Sergio, adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.C. Formigine, il pagamento della somma di € 7.500,00 quale premio di tesseramento nonché del previsto rimborso spese come pattuito con accordo del 1° Settembre 2006. Tale richiesta, a detta del ricorrente, seguiva la mancata corresponsione degli emolumenti richiesti e non corrisposti successivamente all’interruzione del rapporto per esonero, come riferito dallo stesso. Il citato accordo era stato regolarmente depositato presso il competente Comitato, come puntualmente accertato dalla Segreteria del Collegio mentre la società resistente, invitata a controdedurre, lo faceva con memoria difensiva del 26 marzo 2007 dove, oltre a sollevare una serie di eccezioni, di cui alcune addirittura “contra se”, al punto di disconoscere la validità e quindi invocare la nullità di un contratto dalla stessa predisposto (v. carta intestata) e poi sottoscritto, eccepiva altresì l’avvenuto soddisfo di tutte le pretese dell’Eberini, producendo le relative (quattro) ricevute di pagamento. Il ricorrente controdeduceva con osservazioni del successivo 13 Aprile ove, non limitandosi a contestare ogni assunto difensivo della società, accusava la stessa di aver manipolato e falsificato con ogni evidenza le prodotte ricevute, mai rilasciate in suo possesso e modificate con l’aggiunta di numeri nell’importo. Sosteneva sostanzialmente l’allenatore, che ad ogni ricevuta era stato artatamente aggiunto il numero 2 (due) sull’importo effettivamente pagato di € 300,00 per rimborso spese, per cui il pagamento complessivo delle sue spettanze era stato falsamente dimostrato. Il Collegio, nel totale contrasto delle versioni fornite dalle parti e di quanto sostenuto dal ricorrente, all’esito dell’udienza di comparizione delle stesse, anche se si presentava il solo allenatore, il quale nell’audizione personale confermava in ogni parte il proprio assunto, mentre il Presidente della società ritualmente convocato, giustificava la proporia assenza, tramite un legale munito di delega, oltre che per motivi di salute, anche per indifferibili impegni dallo stesso definiti istituzionali, pur non preoccupandosi nel seguito di manifestare al Collegio la propria disponibilità a comparire, disponeva investire del caso per i dovuti accertamenti. il competente Ufficio Indagini al fine di poter meglio decidere. La domanda non appare sufficientemente provata e pertanto non può essere accolta. Gli approfondimenti dell’Ufficio Indagini, seppur puntualmente e miratamente svolti, non hanno fornito un apprezzabile apporto all’istruttoria : l’Eberini nuovamente interrogato ha confermato la propria versione dei fatti ; i dipendenti della società, i soli che fossero a conoscenza della metodologia seguita dalla stessa nei pagamenti e nella tenuta della propria documentazione contabile, hanno confermato l’avvenuto pagamento per intero in propria presenza di quanto preteso dal ricorrente, per cui ogni valutazione che possa darsi del sistema del rilascio e della conservazione delle ricevute da parte della società stessa, non sosterrebbe comunque la domanda dell’Eberini. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Eberini Sergio, rigetta la stessa. La presente decisione è inappellabile.
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