F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all.Vito GENUARDI / G.S. Don Bosco NICHELINO ( 89/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all.Vito GENUARDI / G.S. Don Bosco NICHELINO ( 89/78 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO L’allenatore di base signor GENUARDI Vito, tesserato per la stagione sportiva 2007/2008 con la società G.S. Don Bosco Nichelino, quale allenatore della squadra “Giovanissimi Regionali”; esonerato dall’incarico il 1° novembre 2007,si è dichiarato di rimanere a completa disposizione fino al 30 giugno 2008, ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè dichiari l’obbligo per la convenuta società G.S. Don Bosco Nichelino di corrispondergli il saldo di euro 1.750,00 dell’accordo economico di euro 2.500,00 pattuito per la stagione sportiva 2007/2008 con la società tramite il suo direttore sportivo signor Maurizio BISI. La società controbatte alla richiesta dell’allenatore precisando che l’accordo quantificato dal signor Genuardi in euro 2.500,00 risulta,da accordi verbali con il signor Bisi essere di euro 1.000,00, e che sono stati corrisposti tre assegni di euro 250,00 e che il quarto dal 15 gennaio 2008 è disponibile presso la segreteria della società. Con questo la società ritiene di aver onorato l’accordo verbale sulla base di euro 1.000,00. Il Collegio esaminata la documentazione, visto che agli atti non è stato allegato alcun accordo scritto e che tanto meno risulta essere stato depositato presso gli organi federali. Il rapporto si è instaurato solo sulla base di un accordo economico verbale, come asserito dallo stesso allenatore, pertanto il Collegio non avendo una prova certa sulla richiesta dell’allenatore Vito GENUARDI ritiene che il ricorso debba essere rigettato. P.Q.M. Il Collegio rigetta il ricorso. La presente delibera è inappellabile.
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