F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all.Franco PAVONI / F.C. MONTEPAONE (90/78)

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all.Franco PAVONI / F.C. MONTEPAONE (90/78) ARBITRI:sigg, Domenico CARRETTA/ Mario ROSSINI L’allenatore professionista di 2^ Ctg. PAVONI Franco, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorso del 26.02.2008 adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte del F.C. Montepaone, il pagamento della somma di €. 1.800,00, oltre agli interessi di mora e alla svalutazione monetaria, quale parte residua del compenso globale derivante dalla sottoscrizione del contratto dell’8.09.2006, che prevedeva un compenso di €.6.000,00, per la stagione sportiva 2006/2007, quale allenatore delle squadre minori. Il ricorrente comunicava, inoltre, di essere stato esonerato con comunicazione scritta del 4.01.2008. Da accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale c/o il Comitato Regionale Calabria è risultato che il contrtto è stato depositato in data 4/09/2007. La società convenuta, ritualmente invitata a controdedurre lo faceva per il tramite del Presidente, con nota dell’11.03.2008, il quale riferiva che la società, costituita senza fine di lucro, aveva per oggetto l’esercizio di attività sportiva, in particolare, la formazione e la gestione di squadre di calcio. Comunicava, altresì, che l’allenatore Pavone era socio della stessa e che, considerato le sue capacità tecniche assunse anche il ruolo di Responsabile Area tecnica. Riferiva, altresì, che in buona fede sottoscrisse la scrittura privata fatta valere oggi dal ricorrente. Riferiva, inoltre, che dopo la chiusura del rapporto con l’allenatore Pavone veniva a sapere dal responsabile della società di autotrasporti, utilizzata dalla società in occasione di trasferte per partite della squadra allievi che non erano stati pagati ben sei viaggi per un importo di €. 900,00. Tali somme venivano raccolte dal Pavoni che, evidentemente le aveva trattenute per sè. Riferiva, ancora, che il Pavoni non ha restituito alla società due “parature intere da gioco e quattro palloni n.5 per le quali la società avava speso circa 700,00 euro”. Affermava, inoltre, che al ricorrente sono state corrisposte somme per €. 4.800,00 e non €. 420,00 come affermato e che, pertanto, risulta debitore nei confronti della società degli importi dei viaggi incassati e non versati e del controvalore delle due parature e dei quattro palloni. Infine, segnalava che l’atteggiamento posto in essere dal Pavoni, socio fondatore, è in netto contrasto anche con l’art. 22 dello statuto, sottoscritto dallo stesso, per cui la controversia doveva essere discussa dal collegio dei Probiviri. Venivano, infine, allegate n. 6 ricevute per €. 600,00 ed una di €.530,00, per un totale di €.4.130,00. L’allenatore, con lettera del 31 marzo 2008, ribadisce quanto richiesto nel ricorso ritenendo “indecoroso l’atteggiamento usato nei miei confronti dal Presidente Sig. Franco Gerardo Barbuto in merito alla mia richiesta di pagamento delle spettanze dovute”. Il Collegio sulla base della documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall’Allenatore professionista di 2° ctg Pavoni Franco è meritevole di accoglimento. Il rapporto sorto tra il F.C. Montepaone e l’allenatore Franco Pavoni è stato sottoscritto dalle parti con contratto tipo, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale della L.N.D. La società ha dimostrato esibendo ricevute sottoscritte dal ricorrente di aver versato allo stesso €. 4.130,00 a fronte di €. 6.000,00 indicato nel contratto l’8.09.2006 e relativo alla stagione sportiva 2006/2007. Non assume alcuna rilevanza il fatto che l’allenatore è anche socio del F.C. Montepaone, tant’è che lo stesso ha ricoperto la carica di Responsabile Area Tecnica ed ha sottoscritto regolare contratto su modello previsto dall’accordo Collettivo tra allenatore Professionista e Società della F.I.G.C., accordo che è, altresì, stato depositato presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento della domanda presentata dall’allenatore Pavoni Franco contro il F.C. Montepaone dichiara l’obbligo di quest’ultima al pagamento in favore dell’istante della somma di €. 1.800,00 oltre ad.€. 18,00 per interessi di mora, per un totale di €. 1.818,00 La presente deliberazione è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it