F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: All. Pietro MARIOTTO / A.S. SANFIORESE Calcio ( 95/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: All. Pietro MARIOTTO / A.S. SANFIORESE Calcio ( 95/78 ) ARBITRO: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA Con ricorso del 5.03.2008, l’allenatore di 3^ Ctg Pietro Mariotto., iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.Sanfiorese, il pagamento della somma di €. 4.800,00, oltre gli interessi di mora e al riconoscimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, quale parte residua del premio di tesseramento indicato nell’accordo sottoscritto in data 28.07.2006, che prevedeva la corresponsione di €. 6.500,00 per la stagione sportiva 2006/2007 suddiviso in quattro rate di €. 1.625,00 cadauna, aventi scadenza al 30.10.2006; 30.12.2006;30.04.2007 e 30.06.2007, per la conduzione tecnica della squadra, partecipante al Campionato di 1^ ctg. organizzato dal Comitato Regionale Veneto L.N.D. Il ricorrente comunicava, altresì, di essere stato esonerato il “27/22/06”. E’ ovvio che tale data è errata. Il contratto sottoscritto dalle parti sopra citate è stato depositato in data 3.08.2006, così come si evince dalla comunicazione inviata dal Presidente del Comitato Regionale Veneto alla Segreteria di questo Collegio Arbitrale. La società convenuta, invitata a controdedurre, lo faceva inviando memoria difensiva per il tramite del proprio difensore,che riferiva che la società ammetteva di “essere al più debitrice di €. 2.500,00 poiché il rimanente ha già provveduto in parte a riconoscerlo a mezzo di assegno e, in parte, in contanti”. Inoltre, comunicava di allegare copia delle ricevute di pagamento effettuato a mezzo assegno, copia dell’accordo economico e cedolino della raccomandata di invio delle controdeduzioni alla controparte. Dall’esame degli atti in possesso di questo Collegio Arbitrale non può desumersi che la società ha dimostrato l’avvenuto pagamento della somma di cui asserisce di aver versato a mezzo assegno, poiché non è stata fornita alcuna prova. Inoltre, non può desumersi da nessuna parte il pagamento dell’importo di cui sopra dalla scheda inviata con le controdeduzioni dove sono riportate le firme del ricorrente nel riquadro del mese di “settembre” e “ottobre”. Tanto premesso, considerato che la società A.S. Sanfiorese non ha provato il pagamento della somma richiesta dal ricorrente Mariotto Pietro e né ha contestato l’esonero e tantomeno la data, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento della domanda del ricorrente MARIOTTO Pietro contro la società A.S.SANFIORESE, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante della somma di €. 4.800,00 oltre ad € 30,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €.4.830,00. La presente deliberazione è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S .
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