F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: all.Paolo CAZZOLA / U.S. CHIAMPO ( 98/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008
VERTENZA: all.Paolo CAZZOLA / U.S. CHIAMPO
( 98/78 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Gabriele GIOVANNINI
L’allenatore di Base Cazzola Paolo in data 13 marzo 2008 si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuta da parte della società U.S. Chiampo la somma di € 7.800,00, cifra restante a saldo del compenso pattuito con la medesima nell’accordo stipulato in data 31 agosto 2007,di cui allega copia unitamente a quella del suo tesseramento per la società.
In tale accordo economico la società nell’assumere il tecnico Cazzola Paolo in qualità di allenatore della sua prima squadra partecipante al Campionato di Promozione Veneto per la stagione 2007/2008, si impegna a corrispondergli un rimborso spese pari a € 11.700,00 suddiviso in 9 rate mensili, nonché un premio di € 2.000,00 in caso di vittoria del campionato.
L’allenatore dichiara di aver ricevuto solamente 3 mensilità di quanto concordato pari ad € 3.900,00 inviando in data successiva,a conferma di ciò, estratti conto di 3 bonifici di € 1.300,00 cadauno, riportanti nella causale la dicitura “stipendio”, effettuati dalla società a suo favore rispettivamente nei mesi di ottobre,novembre,dicembre 2007.
Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora e il danno derivato dalla svalutazione monetaria.Comunica infine di essere stato esonerato in data 26/12/2007 e provvede ad inviare,con lettera raccomandata, gli atti di questo suo ricorso alla società U.S. Chiampo.
La società al ricevimento della documentazione del tecnico provvede ad inviare in data 8 marzo 2008 alla Segreteria di questo Collegio una lettera a chiarimento della vicenda con allegata una lunga serie di documenti giudicati inerenti alla controversia.
Nella lettera si ripercorre la cronistoria dei fatti iniziando con la decisione della società, alla fine del girone di andata del campionato, di esonerare dal suo incarico l’allenatore adducendone la causa a motivi di risultati non soddisfacenti ed ai disaccordi con dirigenti e giocatori.
Successivamente all’esonero il tecnico era invitato ad un incontro per risolvere bonariamente la sua questione economica.
Il giorno 28 dicembre, data dell’incontro,alla presenza del presidente della società e di altri due suoi componenti il tecnico Cazzola quantificava la richiesta del suo credito in € 7.500,00.
I rappresentanti della società ne prendevano atto proponendosi di portarla all’approvazione del Consiglio Direttivo nella successiva riunione prevista dopo le festività Natalizie.
Il C.D. della società si ritrovava dopo l’Epifania e prima di mettere in discussione le richieste del tecnico venivano evidenziati alcuni suoi comportamenti e denigrazioni,successivi al suo esonero, contrari al buon nome della società e dei suoi tesserati ( in particolare presidente e vice presidente).
Inoltre a giustificazione degli scarsi risultati l’allenatore avrebbe accusato intromissioni dirigenziali nelle sue decisioni tecniche nella formazione della squadra oltre a denunciare controlli da parte di alcuni accompagnatori sul suo comportamento in panchina e sullo stato di umore dei giocatori.
Infine con la sua influenza su alcuni consiglieri meno esperti avrebbero indotto i due vice presidenti a rassegnare le dimissioni causando un notevole danno economico alla società in quanto persone influenti ed in grado di portare benefici economici alla medesima.
In merito alle richieste del tecnico viene specificato che le sue competenze dei mesi ottobre,novembre e dicembre sono state saldate con i relativi bonifici mentre i rimborsi spese,quantificati attraverso calcolo dei costi chilometrici e spese carburante in circa € 404,00, dei restanti mesi di gennaio,febbraio,marzo,aprile e maggio non gli devono essere riconosciuti in quanto essendo stato esonerato non gli spettano.
Di tale situazione il Cazzola era stato messo al corrente dal segretario della società la quale avrebbe tenuto conto nei suoi confronti di quanto stabilito nel contratto relativamente ai termini economici ed alle modalità di elargizione non riconoscendogli però più il rimborso delle spese in quanto esonerato.
Lo stesso segretario metteva al corrente la società che nella sua risposta il tecnico pretendeva il pagamento di tutto quanto era scritto sull’accordo comprese le spese.
Al termine della lettera il presidente Lino Chilese a nome della società chiede con lettera raccomandata al Comitato Regionale Veneto l’autorizzazione di adire per vie legali ordinarie contro il tecnico Cazzola.
La maggior parte dei numerosi allegati alla lettera ( 12 ) riguardano fatti interni alla società (9) e pertanto senza particolare rilevanza ai fini della vertenza in corso,per cui si elencano di seguito senza svilupparne il contenuto:
- fotocopia della richiesta ad adire per vie legali ordinarie inviata al Comitato Regionale Veneto il quale con nota del 7 marzo notificava di trasmettere il tutto alla L.N.D. Collegio Arbitrale
- fotocopia della richiesta ad adire per vie legali ordinarie inviata al Collegio Arbitrale il quale restituendo il 4 aprile la documentazione precisava che la richiesta doveva essere inoltrata direttamente al Presidente della F.I.G.C.
- fotocopia delle richieste del tecnico dopo colloquio col segretario della società
- fotocopia delle richieste del tecnico alla società ( sollecito alla sua vertenza)
- fotocopia della vertenza del tecnico ( copia di quella inviata al Collegio)
- fotocopia della lettera di dimissioni del vice presidente della società signor Soprana
- fotocopia della lettera di respingimento delle predette dimissioni
- fotocopia della lettera di dimissioni del vice presidente della società signor Rossetto
- fotocopia della lettera di respingimento delle predette dimissioni
Gli altri 3 allegati invece interessano direttamente il ricorso:
- fotocopia dell’accordo economico sottoscritto dalle parti il 23 agosto 2007 e depositato presso il Comitato Regionale Veneto.
Nella scrittura dell’accordo economico fra la società U.S.Chiampo ed il tecnico Cazzola oltre al suo incarico di allenatore viene concordato un rimborso spese annuale di € 9.500,00 da versarsi a cadenza mensile di € 950,00
- fotocopia dei calcoli chilometrici estratto dai siti A.C.I.
Il documento riporta costi complessivi annui per distanze richieste
- specchio riguardante il calcolo delle spese non sostenute dal tecnico e relative sue competenze
Questo documento si articola di diverse voci nelle quali vengono evidenziati:
- un totale competenze e quanto spettante del mese di dicembre pari a € 1.300,00
- il numero degli allenamenti e delle partite che il Cazzola avrebbe dovuto svolgere dal mese di gennaio al mese di maggio 2008
- il totale dei chilometri percorsi (andata e ritorno) dalla sua abitazione al campo da giuoco
- la tariffa A.C.I. prevista a Km. quantificata da gennaio a maggio in € 1.884,60
- il totale di competenza per lo stesso periodo di € 5.600,00
- quanto spettante in totale competenze più rimborso € 3.715,40
Nello specchietto di riepilogo annuale, in calce al documento, sono evidenziati: € 9.500,00 (somma stabilita sul contratto, € 3.900,00 ( cifra già versata al tecnico), € 5.600,00 rimanenze da pagare,€ 1.884,60 non rimborsabili perché non sostenute, € 3.715,40 da rimborsare (mese per mese)
La Segreteria del Collegio al ricevimento di tale documentazione da parte della Società U.S. Chiampo,in data 18 marzo 2008 invita la medesima ad inviarne copia all’allenatore Paolo Cazzola rimettendo alla scrivente ricevuta della raccomandata.
In tale data provvede inoltre a fare richiesta al competente Comitato Regionale Veneto sull’avvenuto deposito del contratto ricevendo in risposta documentazione dove si constata che in realtà i contratti depositati sono due.
Il primo datato 23 agosto 2007 inviato dalla Società,dove è previsto un rimborso spese di € 9.500,00,copia fedele di quello presente negli allegati alla lettera inviata dalla società al Collegio l’8 marzo 2008,il secondo inviato dall’allenatore,datato 31 agosto 2007,dove il rimborso spese viene quantificato in € 11.700,00, uguale a quello presentato dal tecnico con il suo ricorso al Collegio datato 13 marzo 2008.
Il Collegio esaminati i documenti in atti ritiene il ricorso proposto dall’allenatore Cazzola Paolo meritevole di parziale accoglimento con le seguenti motivazioni:
in considerazione che alla presenza di due contratti sottoscritti dalle parti e regolarmente depositati quello stipulato in data posteriore annulla di fatto l’altro, ritiene valido l’accordo depositato dal tecnico dove è previsto un rimborso spese di 11.700,00 euro
il termine “rimborso spese lorde”,usato in entrambi gli accordi per indicare la cifra pattuita, deve ritenersi come somma unica stabilita a quantificare sia il premio di tesseramento che il rimborso delle spese sostenute dal tecnico nei suoi viaggi al servizio della società.
Infatti dal documento allegato alla lettera inviata dalla società al Collegio Arbitrale in data 8 marzo 2008 e dai tre pagamenti di € 1.300,00 cadauno effettuati tramite bonifico al tecnico, si evince che tale somma è ricavata da € 860,00 di premio tesseramento più € 440,00 circa di rimborso spese.
Nei bonifici i versamenti sono riportati con la dicitura “stipendio” mentre nell’allegato sopra menzionato nelle tabelle segnalate vi sono due colonne ben distinte: una con la dicitura “totale competenza” con riportata la cifra fissa di € 860,00 mensili, e l’altra con € 440,00 circa di “tariffe A.C.I.”
Pertanto considerando che al Cazzola sono già state saldate 3 rate mensili di € 1.300,00 cadauna delle 9 pattuite nell’accordo e prendendo atto che il tecnico è stato esonerato alla fine del mese di dicembre per cui ogni rimborso spese in suo favore viene a cessare, il Collegio delibera che gli siano saldate unicamente le restanti 6 rate da € 860,00 cadauna.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società U.S.Chiampo al pagamento di € 5.160,00 a favore dell’allenatore Cazzola Paolo, a saldo del premio di tesseramento e di € 42,00 per gli interessi legali equitativamente calcolati per un totale di € 5.202,00.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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