F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all.Francesco Massimo COSTANTINO / A.S.D.CAMPOBELLO ( 54 BIS/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008
VERTENZA:all.Francesco Massimo COSTANTINO / A.S.D.CAMPOBELLO
( 54 BIS/78 )
ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 12.03.08 presentato a mezzo del proprio difensore di fiducia l’allenatore dilettante Costantino Francesco Massimo, regolarmente iscritto nei ruoli della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D.Campobello, il pagamento della ulteriore somma di € 5.600,00 in forza di accordo economico sottoscritto del 14.08.07 per la stagione sportiva 2007/08 quale premio di tesseramento.
Ulteriore in quanto questo Collegio, con decisione del 9.02.08, regolarmente pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 5, in accoglimento di precedente ricorso fondato sulle stesse causali e da intendere qui integralmente riportato e trascritto al pari della citata decisione, condannava la convenuta società al pagamento in favore dell’istante, a fronte di una richiesta complessiva di € 14.000,00, della somma di soli € 8.400,00, non essendo ancora maturata, al momento della presentazione del ricorso, la scadenza della somma residua di € 5.600,00. La società convenuta nulla replicava, e sulla base della precedente documentazione nuovamente prodotta, insieme però a copia della precedente delibera, l’allenatore insisteva per l’accoglimento della domanda.
La stessa appare per le ragioni appena esposte pienamente fondata, per cui la Società convenuta sarà obbligata a corrispondere al ricorrente l’importo residuo come quantificato.
Nulla sul risarcimento del danno da svalutazione monetaria, in assenza di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, in accoglimento della domanda proposta dall’allenatore Costantino Francesco Massimo, condanna la A.S.D. Campobello al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.600,00 oltre interessi nella misura del 3,00% annuo a far tempo dalla domanda.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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