F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all. Massimo ONNIS / U.S. TEMPIO s.r.l. ( 70/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all. Massimo ONNIS / U.S. TEMPIO s.r.l. ( 70/78 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 14.01.2008 il signor Massimo Onnis, allenatore di Base iscritto nei ruoli della S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio affinchè, previo accertamento della propria richiesta dichiari l’obbligo per la convenuta U.S. Tempio s.r.l. che gli aveva affidato per la stagione calcistica 2007/2008 la conduzione della prima squadra partecipante al campionato Regionale Sardo di 1^ Categoria, di corrispondergli la somma di euro 7.500,00 quale saldo del premio tesseramento stabilito nel contratto del 1°.09.2007 regolarmente depositato. Inoltre, viene richiesto il rimborso delle spese chilometriche tra la residenza ed il campo di gioco, nonché spese autostradali debitamente documentate e gli interessi di mora per ritardato pagamento. In data 22.11.2007 la società, in seguito a vicessitudini societarie ha proposto al signor Onnis di rivedere le condizioni previste nel contratto del 1°.09.07 proponendo un compenso di 6.000,00 euro con un pagamento di 3.000,00 euro a vista con rimessa diretta e di ulteriori 3.000,00 in data 30.03.2008, previo rilascio di una liberatoria in merito al contratto sottoscritto il 1°.09.2007 e le dimissioni da responsabile della prima squadra. In data 23.11.2007 il signor Onnis, come risulta agli atti, ha firmato per accettazione la suddetta liberatoria, successivamente in data 13.12.2007 non avendo avuto da parte della società nessun riscontro tanto meno nessuna somma chiede che gli venga riconosciuto il premio tesseramento di euro 7.500,00 previsto dall’accordo originario. La società convenuta ritualmente invitata da questo Collegio ha prodotto le proprie difese precisando che l’assunto della controparte non era credibile, infatti il signor Onnis ha svolto le sue mansioni di allenatore fino al 7.11.2007, periodo in cui la squadra era ospitata presso il campo sportivo del Comune di Torpè. Precisava, inoltre che dopo le dimissioni del Presidente Giorgio Fresu e la nomina dei nuovi dirigenti la squadra otteneva il ritorno al campo di gioco di Tempio Pausania, il signor Onnis esprimeva delle perplessità sul fatto di allenare una squadra composta da tutti elementi nuovi provenienti da categorie inferiori e sul fatto di doversi recare per almeno quattro volte alla settimana da Nuoro a Tempio anziché a Torpè. Di fronte a tali condizioni non si presentava più al campo per gli allenamenti e tanto meno alle partite, pertanto si vedeva costretta a nominare un altro allenatore. Veniva precisato, inoltre che in occasione dell’ultima gara disputata a Torpè gli veniva corrisposto un acconto di euro 2.000,00 come risulta dalla ricevuta allegata. Infine la società affermava che il signor Onnis non aveva accettato il pagamento in due soluzioni della transazione di 6.000,00 euro, pertanto a fronte di quanto esposto si chiede il rigetto del ricorso. In riferimento alle controdeduzioni della società dell’8.5.2008 la controparte respingeva fermamente quanto affermato e precisava che la somma di 2.000,00 euro, consegnata dai dirigenti della U.S. Tempio signori FARA Pietro e ACCOGLI Raffaele in occasione dell’ultima partita, come da accordo tra le parti, veniva suddivisa e distribuita ai giocatori dall’allenatore e dal prof. Giovanni Mannu preparatore atletico, quale acconto dei rimborsi spesa come documentato in atti. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene che il signor Onnis possa essere soddisfatto sulla base della transazione del 22.11.2007 e firmata per accettazione il 23.11.2007 che prevedeva una somma di 6.000,00 euro da liquidarsi in due soluzioni, essendosi venuta a formare una nuova volontà tra le parti con nuove condizioni. Per quanto concerne la somma 2.000,00 euro consegnata al signor Onnis il 4.11.2007 il Collegio ritiene che deve non essere considerata quale acconto del nuovo accordo del 22.11.2007 e accettato con nota del 23.11.2007, infatti dalla ricevuta allegata agli atti risulta essere stata consegnata al signor Onnis prima di tale transazione. La circostanza che tale somma a detta dell’allenatore è stata consegnata ai giocatori quale rimborso spese, non può essere accolta da un punto di vista strettamente giuridico, non essendo stato previsto dall’accordo economico tra le parti. Ritiene questo Collegio che debba semmai essere considerato come atto di mera liberalità adottata dal signor Onnis nei confronti dei giocatori. Pertanto il Collegio ritiene di accogliere parzialmente il ricorso riconoscendo al signor Onnis la somma di euro 6.000,00 in virtù del nuovo accordo,non essendo stati riconosciuti i rimborsi chilometrici,perché non documentati. P.Q.M. Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla Società U.S. Tempio s.r.l. di corrispondere al signor Massimo ONNIS la somma di euro 6.000,00 oltre gli interessi equitativamente calcolati pari ad euro 60,00 per un importo complessivo di euro 6.060,00. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità e tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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