F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: all. Franco BAICCHI / A.S.D. FO.CE.VARA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: all. Franco BAICCHI / A.S.D. FO.CE.VARA (71/78) ARBITRI: sigg.Gabriele GIOVANNINI e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 15.1.2008 il signor Franco Baicchi, allenatore dilettante di III° categoria iscritto nei ruoli della S.T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché, previo accertamento della fondatezza della propria richiesta, dichiari l’obbligo per la convenuta A.S.D. FO.CE.VARA – che aveva incaricato il ricorrente della conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di serie D, giorne E, per la stagione 2007/2008)- di corrispondergli l’importo di euro 14.000,00 quale saldo del premio di tesseramento relativo alla stagione sportiva 2007/2008 oltre gli interessi di mora e la svalutazione monetaria per il ritardato pagamento. A sostegno della sua richiesta – integrata con successivo ricorso del 18.3.3008 (ma tali ultime richieste potevano ritenersi già ricomprese nel primo ricorso) - il signor Baicchi ha prodotto l’accordo economico stipulato il 16.8.2007 e depositato presso il Comitato Interregionale LND il 18.10.2007. Tale contratto prevedeva un compenso lordo di euro 14.000,00 da pagarsi al signor Baicchi in quattro rate, di cui l’ultima con scadenza al 30.5.2008, di euro 3.500,00 ognuna. L’allenatore produceva inoltre copia dell’esonero comunicatogli il 27.11.2007 e delle sue note del 28.11.2007 e 15.1.2008 (allegate rispettivamente al primo e secondo ricorso) con le quali comunicava alla società la presa d’atto dell’esonero. La Segreteria di questo Collegio con nota del 24.1.2008 ha invitato la società convenuta a controdedurre; ha inoltre avuto conferma dell’avvenuto deposito dell’accordo economico presso il Comitato Interregionale della L.N.D. La Società convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, non ha prodotto e/o dedotto nulla a propria difesa. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento, anche alla luce delle prove fornite dal ricorrente e del comportamento omissivo della A.S.D. FO.CE.VARA nei confronti del Collegio. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie la domanda e pone dunque l’obbligo alla A.S.D. FO.CE.VARA di corrispondere al signor Franco Baicchi la somma di euro 14.000,00, oltre agli interessi legali,fino alla data dello effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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