F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all.Ninni CORDA / U.S. TEMPIO ( 80/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008
VERTENZA:all.Ninni CORDA / U.S. TEMPIO
( 80/78 )
ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Gianfranco RICCI
L’allenatore Ninni Corda, con domanda del 9 Gennaio 2008 ha chiesto il riconoscimento del contratto economico sottoscritto in data 1° Agosto 2006 tra questi e la società U.S. Tempio. Il contratto regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale il 4 Settembre 2006 prevedeva l’assunzione del Corda in qualità di allenatore della prima squadra della suddetta società che partecipa al campionato nazionale dilettanti (serie D) per la stagione 2006/2007. L’accordo prevedeva un premio annuale di 13.000 euro da versarsi in favore dell’allenatore in 2 ratei da
6.500 euro.
Il signor Corda chiede il pagamento dell’intera somma spettante di 13.000 euro ed un rimborso spese di 45 euro oltre gli interessi di mora per il ritardato pagamento.
L’U.S. Tempio invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni con una raccomandata data 26 Febbraio 2006, nulla rispondeva.
Soltanto successivamente, in data 7 Maggio 2008, l’Unione Sportiva Tempio faceva pervenire le proprie controdeduzioni nelle quali chiedeva di respingere il reclamo prodotto dalla controparte per infondatezza della richiesta. Infatti secondo l’US Tempio, i pagamenti del premio di tesseramento pattuito in 13,000,00 euro sono stati tutti quanti corrisposti come si evincerebbe dalle fotocopie delle sole matrici dell’assegni bancari allegati.
Alle controdeduzioni delle società sono seguite le osservazioni inviate dall’allenatore Corda in data 15 Maggio 2008 in cui lo stesso evidenziava che tali osservazioni fossero fuori termine ed inoltre che è da disconoscere il contenuto delle stesse.
Il Collegio esaminati gli atti pervenuti, rilevato che le ricevute e le fotocopie delle matrici degli assegni bancari non possono considerarsi prova dell’avvenuto pagamento in quanto la società avrebbe dovuto esibire copia degli assegni incassati dall’allenatore e non avendo la società nulla risposto alle osservazioni di quest’ultimo
PQM
Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore signor Ninni Corda ed obbliga la società US Tempio al pagamento della somma di 13.000 euro ed agli interessi di mora calcolati a far data dalla domanda.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art 8 comma 15 del CGS.
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