F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: all. Nicola BARBIERI / A.S.D. Calcio a 5 2007 (84/78)

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: all. Nicola BARBIERI / A.S.D. Calcio a 5 2007 (84/78) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Andrea FRANCHINI Con ricorso del 9.02.2008, l’allenatore di calcio a 5 di primo livello BARBIERI Nicola, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato assunto in qualità di allenatore responsabile della 1° squadra della Società ASD Calcio a “5” di Domusdemaria (CA), partecipante al Campionato Nazionale di A/2 della L.N.D., per la stagione sportiva 2006/2007. Nel ricorso l’allenatore Barbieri precisa che, con scrittura privalta, datata 1° luglio 2006, la società Polisportiva Domus de Maria – Chia, si era impegnata a corrispondere un premio di tesseramento annuale di €. 7.000,00, all’assunzione dell’incarico, oltre ad un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della brnzina moltiplicato per il numero dei chilometri, preventivati in Km 24.000 x 0,25, pari ad €. 6.000,00. Con il reclamo in esame l’allenatore Barbieri chiede a questo Collegio di far obbligo alla società ASD Calcio a “5” 2007 ddi Domusdemaria di corrispondergli la somma di €. 7.000,00 a saldo del premio di tesseramento oltre al rimborso spese limitato ad €. 6.000,00, nonché gli interessi di mora per il ritardato pagamento. Dagli accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale è emerso che il contratto è stato depositato presso la Divisione Calcio a 5 L.N.D. in data 6.07.2006. La convenuta regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale con raccomandata AR del 21.02.2008 a fornire le proprie controdeduzioni. Al riguardo, con lettera raccomandata A.R. del 26.02.2008, la società “A.S.D. Calcio a 5 2007”, per il tramite del proprio difensore, ha affermato: - che la sopra citata società, è stata costituita in data 20.06.2007; - che non ha partecipato al campionato nazionale di A/2, Divisione Calcio a 5, organizzatodalla L.N.D. nella stagione 2006/2007; - che non ha stipulato per tale stagione con il Barbieri alcun contratto per affidargli la conduzione tecnica della propria squadra; - che la scrittura privata 1° luglio 2006 allegata dal tecnico al ricorso non può essere stata stipulata con la ASD Calcio a 5 2007, piuttosto con altra diversa società. Chiede, pertanto, che le pretese avanzate dal ricorrente nei confronti della A.S.D. Calcio a 5 2007 non possono essere accolte perché infondate. Allega alle controdeduzioni copia dell’atto costitutivo dell’associazione sportiva dilettantistica Calcio a “5” del 20.06.2007, copia della domanda di attribuzione del numero di codice fiscale ed inizio attività della Calcio a “5” 2007 A.S.D.con sede in Domus de Maria, copia della scrittura privata del 19.07.2007. Il ricorrente replica alle controdeduzioni della società con lettera datata 5.03.2008, ribadendo la richiesta formulata con il ricorso. Il Collegio esaminati gli atti pervenuti, considerato che: la nuova società Calcio a 5 2007 A.S.D. è sorta dalla fusione tra le Società Domus de Maria, codice 15770 e Chia, codice 71685 con attività di calcio a 5, con cambio di denominazione in data 7.07.2007, ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società A.S.D. Calcia a 5 2007 di corrispondere all’allenatore Barbieri Nicola la somma di €.7.000,00 per premio di tesseramento per la stagione sportiva 2006/2007, oltre ad €.6.000,00 per rimborso spese preventivati per un totale di €.13.000,00. A tale importo vanno aggiunti €. 98,00 per interessi equitativamente calcolati che portano ad €. 13.098,00 il totale complessivo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S .
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