F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA:all. Antonio BELLI / S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008
VERTENZA:all. Antonio BELLI / S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE
( 135/67 )
ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Gino GIACCHI
Con ricorso del 26/6/07 l’allenatore dilettante Antonio BELLI regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla S.S. LAZIO Calcio Femminile, di pagargli la somma di € 5000,00 quale premio di tesseramento,per la stagione 2005/06, oltre gli interessi di mora e rivalutazione valutaria.
Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato la S.S. Lazio Calcio Femminile non ha effettuato il pagamento delle tre rate di € 1666,66 scadute il 30/11/2005, il 31/01/2006 e il 30/04/2006 o in alternativa ad una rata unica scadente il 30/06/2006. Il giorno 11 luglio 2007 la S.S. Lazio Calcio Femminile,invitata da questo Collegio con raccomandata A/R,nulla ha controdedotto.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore dilettante Antonio BELLI e fa obbligo alla S.S. Lazio Calcio di pagargli la somma di € 5000.00 oltre € 65 per accessori equamente calcolati.
L’importo complessivo liquidato andra’ maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale.
La presente delibera e’ inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’ art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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