F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA: all. RenatoFRIZZA / Pol. NUOVA ALBA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA: all. RenatoFRIZZA / Pol. NUOVA ALBA ( 44/78 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA L’allenatore dilettante Frizza Renato, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 2882007 assistito dallo studio legale avv. PierLuigi Vossi fiduciario AIAC, ha chiesto il riconoscimento del credito residuo di € 4300.00 (quattromilatrecento/00) oltre interessi, nei confronti della Pol. Nuova Alba partecipante al campionato regionale femminile di serie “C” C.R. Umbria, stagione sportiva 20062007, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 1092006 che prevedeva un premio di tesseramento di € 4500,00 di cui ha percepito solamente € 2700,00 e un rimborso spese forfettario pari ad € 2500,00 da pagarsi in quattro rate prestabilite, sottoscritto per la società dal Direttore Generale signor Ferdinando Cascianelli. La Segreteria di questo Collegio con racc.ta del 16102007 ha chiesto al C.R.Umbria la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale e alla Società le controdeduzioni. Con risposta del 18102007 il C.R. comunicava che non risultava depositato alcun accordo economico. La società Pol. Nuova Alba rispondeva in data 2102007 col patrocinio dello studio legale avv. Gianluca Ciurnelli a questo Collegio con una comunicazione nella quale dichiarava di disconoscere l’accordo economico presentato dall’allenatore perché “firmato da soggetto societario non autorizzato e non dotato di poteri di impegno economico”; inoltre allegava lo statuto societario nel quale risultava che il Cascianelli Ferdinando era consigliere della Pol. Nuova Alba e che “l’associazione ha già corrisposto al sig. Renato Frizza la somma di € 2700,00 e non essendovi impegni contrattuali , niente altro è dovuto allo stesso.” Agli atti risulta in essere un contratto redatto su carta intestata con timbro della società e firmato da un consigliere della stessa. L’allenatore Frizza Renato ribatteva dicendo che nella stagione in oggetto, assunto quale allenatore della 1^ squadra, “ha intrattenuto i propri rapporti contrattuali, sportivi ed economici con il Direttore Generale delegato dalla citata associazione dilettantistica sig. Ferdinando Cascianelli e con lo stesso ha redatto su carta intestata e timbro della società i termini dell’accordo economico”. Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, l’omesso deposito non preclude il riconoscimento del diritto economico, ove sussistente, pertanto la Società dovrà rifondere l’allenatore Frizza Renato la somma non percepita di € 1800,00,quale premio di tesseramento stagione 20062007, e € 2500,00 quale rimborso spese forfetario,lo stesso deposito del contratto non è obbligatorio per la Categoria,di cui trattasi. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore FRIZZA Renato e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società Pol. NUOVA ALBA di corrispondere la somma di € 1800,00 a saldo del premio di tesseramento;€ 2500,00 quale rimborso spese forfettarie oltre interessi maturati per € 110,00 per un ammontare complessivo di € 4410,00 (quattromilaquattrocentodieci0), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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