F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA : all. Nazzareno SESSA / F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D.

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA : all. Nazzareno SESSA / F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. ( 46/78 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO In data 18 Settembre 2007 l’allenatore Sessa Nazzareno, legalmente rappresentato dall’avvocato Salvatore Gigliotti, ricorre a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto da parte della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. il pagamento di € 5350,00 quale residuo del premio di tesseramento sottoscritto dalle parti il 23/10/06 di complessivi € 6500,00 , più gli interessi di mora e il risarci- mento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente dichiara di aver ricevuto finora la somma di € 1150,00 e a sostegno delle sue richieste allega la ricevuta attestante la comunicazione del ricorso alla controparte e la copia del contratto depositato in lega. In data 11/10/07, la società controdeduce asserendo che le pretese avanzate dall’allenatore SESSA sono del tutto inammissibili oltre che infondate sia in fatto che indiretto, in quanto il ricorso doveva essere indirizzato alla Commissione Vertenze Economiche, competente in tale materia, quindi l’organo citato secondo la società risulta estraneo al regolamento NOIF. Inoltre dichiara che il contratto in questione è rimasto del tutto inadempiuto da parte dell’allenatore in quanto non ha mai svolto le prestazioni contrattualmente previste, svolgendo invece compiti di massaggiatore senza partecipare al numero di allenamenti previsti in contratto. A conferma di quanto dichiarato, allega copie delle distinte di gioco dei partecipanti alle gare della prima squadra militante nel campionato interregionale girone I, ed è per tali motivi che l’accordo stipulato in data 23/10/06 non può essere base di nessuna pretesa da parte del SESSA. La società inoltre dichiara che la somma di € 1150,00 dichiarata dall’allenatore è inferiore rispetto a quella versata dalla stessa in quanto ha effettuato i seguenti pagamenti con assegni (senza specifica- re la data) : - € 650,00 assegno tratto dal c.c. intestato al Presidente presso la Banca Intesa di Rende n°2181233932; - € 650,00 assegno tratto dalla Rossanese da c.c. presso Banca Carime di Rende n°5009093408; - € 650,00 assegno tratto dalla Rossanese da c.c. presso Banca Carime di Rende n° 5009093130, per un totale di € 1950,00, somma oltre la quale la società non vuole corrispondere all’allenatore perché non ha svolto le prestazioni comprese nel contratto. Il ricorrente il 18/10/2007, in ordine alle controdeduzioni articolate nella memoria difensiva pervenutagli in data 12/10/07, deduce ed eccepisce che i rilievi della società sono pretestuosi e strumentali prima ancora che infondati in fatto e in diritto per i motivi che seguono: - L’atto ascrivibile alla società è sottoscritto da persona non avente titolo o comunque che non dimostra la procura idonea a tutelare gli interessi della convenuta . Ne consegue che le contro- deduzioni si rivelano inammissibili prima ancora che infondate nel merito; - La mancanza di valido mandato si rivela nell’inammissibile doglianza secondo cui la contro- versia non sarebbe di competenza del Collegio Arbitrale bensì della Commissione Vertenze economiche. Tale assunto dimostra la mancata conoscenza delle regole della F.I.G.C.. - E’ evidente che la controparte ignora il significato di “inadempimento” così come ignora le conseguenze imputabili a siffatto comportamento. Normalmente l’inadempimento altro non è che la violazione degli obblighi assunti col contratto e soprattutto la violazione delle obbligazioni essenziali. L’inadempimento peraltro, per poter essere sanzionato, deve essere rilevante e tale da non consentire neppure in via provvisoria la prosecuzione del rapporto. Per essere più chiari, non v’è inadempimento quando la società esige una prestazione diversa e l’allenatore ne tollera le pretese. Questo fatto tuttavia non condiziona il diritto al compenso quando è stato sottoscritto un regolare accordo ed uno dei soggetti (o entrambi) non eccepisce la violazione degli accordi nel corso del- l’esecuzione. La società dunque, fa finta di ignorare che l’allenatore “ è stato assunto” affinché svolgesse i compiti di “allenatore collaboratore” e come tale ha allenato per tutto l’anno la formazione Juniores facendo talvolta anche l’allenatore dei portieri. Non essendo destinatario di alcun provvedimento nel corso dell’esecuzione dell’opera professionale pattuita pertanto (contestazioni, lettera di esonero, ecc.) è evidente che l’allenatore ha diritto al pagamento dovuto non potendosi ipotizzare lontanamente alcun effetto risolutivo solo a seguito della scadenza del rapporto. Quanto agli ipotizzati “pagamenti” risultano eseguiti soltanto quelli che il SESSA ha lealmente ammesso ovvero la somma di € 1150/00 mentre non sono affatto riscosse le somme richieste in ricorso pari alla differenza. Per quanto riguarda i titoli a cui fa riferimento la società, non essendo stati prodotti nel contestare fermamente l’assunto difensivo in ordine a pretesi pagamenti, si ribadisce che l’allenatore ad oggi quanto al premio pattuito non ha percepito la somma riportata in ricorso e insiste nell’accoglimento del ricorso. La Segreteria di questo Collegio in data 16/10/07, chiedeva al Comitato Interregionale l’avvenuto deposito dell’accordo economico come previsto dalle normative federali vigenti. Il 18/10/07 il Comitato Interregionale inviava copia dell’accordo economico depositato il 6/11/06. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. IL Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore SESSA Nazzareno e fa obbligo alla F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. di pagargli la somma di € 5350,00 (cinquemilatrecentocinquanta). L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previsti dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art 8 comma 15 del CGS.
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