F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA: all. Paolo BERUATTO / MONTEVARCHI C. AQUILA 1902 srl

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA: all. Paolo BERUATTO / MONTEVARCHI C. AQUILA 1902 srl ( 47/78 ) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso datato 28/09/2007, l’allenatore signor Beruatto Paolo, assunto dalla MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 srl, partecipante al Campionato Nazionale di Serie D (Interregionale), quale tecnico per la stagione 2006-2007, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di €. 9.857,50 di cui €. 9.000,00 per premio di tesseramento ed €. 857,50 quale rimborso spese di viaggio, oltre interessi legali così come precisati in ricorso. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico, depositato, presso il Comitato Interregionale , in data 19/10/2006, stipulato con la MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 srl, per la somma complessiva di €. 15.000,00, oltre rimborso spese. La MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 srl, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A/R versata in atti, ha fatto pervenire copia della dichiarazione liberatoria, rilasciatale dall’odierno ricorrente, allegata in atti, dalla quale si rilevava l’avvenuta integrale corresponsione di tutti gli emolumenti economici di cui al contratto e richiesti con il presente ricorso. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene cessata tra le parti la materia del contendere P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere.
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