F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA: all. Francesco M. COSTANTINO / A.S.D. CAMPOBELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA: all. Francesco M. COSTANTINO / A.S.D. CAMPOBELLO ( 54/78 ) ARBITRI:sigg. Virgilio PALOTTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 14 novembre 2007, assistito dallo studio legale avv.Salvatore Gigliotti, l’allenatore di base COSTANTINO Francesco Massimo,regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha chiesto a questo Collegio , di fare obbligo all’A.S.D. CAMPOBELLO , partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti ,di provvedere al pagamento della somma di Euro 14.000.00 , a saldo del premio di tesseramento pattuito, per la stagione 2007/2008, oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento derivante dalla svalutazione monetaria. Precisa inoltre di essere stato esonerato dall’incarico di allenatore della prima squadra , avvenuta con comunicazione del 22.10.2007. A fondamento della sua richiesta, allega copia della lettera d’esonero e dell’accordo, stipulato in data 14 agosto 2007 e regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale della LND, nel quale la Società, a firma del suo legale rappresentante, s’impegna ad assumere il tecnico Costantino Francesco Massimo, quale allenatore responsabile della conduzione della Prima Squadra, riconoscendogli un premio di tesseramento di Euro 14.000,00 da corrispondere in 10 rate mensili, così ripartite : Euro 1,400.00 al 30 /8/2007 - Euro 1,400.00 al 30 /9/2007 - Euro 1,400.00 al 30/10/2007 Euro 1,400.00 al 30/11/2007 - Euro 1,400.00 al 30/12/2007 - Euro 1,400.00 al 30 /1/2008 Euro 1,400.00 al 28 /2/2008 - Euro 1,400.00 al 30 /3/2008 - Euro 1,400.00 al 30 / 4/2008 Euro 1,400.00 al 30 / 5/2008 . Alla richiesta di questo Collegio sull’avvenuto deposito del contratto, il competente Comitato Interregionale della L.N.D. provvedeva ad inviare copia del medesimo. La Società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni non inviava alcuna risposta. Il ricorso, appare pertanto fondato e meritevole di accoglimento. Al ricorrente vanno riconosciute le prime sei rate scadute ; le rate successive ,qualora non onorate , potranno , naturalmente , essere recuperate in un successivo ricorso. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Società ASD Campobello di corrispondere all’allenatore Costantino Francesco Massimo la somma di sei ratei, fin qui maturati per la stagione 2007/2008, per Euro 8.400.00 e di Euro 53.00 per interessi equitativamente determinati, oltre agli interessi legali. fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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