F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008 VERTENZA: all. CARLO LANZA / A.S.C.D. EBOLITANA 1925
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 febbraio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 97 del 18 febbraio 2008
VERTENZA: all. CARLO LANZA / A.S.C.D. EBOLITANA 1925
( 40/78 )
ARBITRI: sigg.Gabriele GIOVANNINI e Alessandro TOLDO
Con ricorso dell’11.9.2007 il signor Carlo Lanza, nato a Palermo il 13.8.1964, allenatore dilettante di 3° categoria iscritto nei ruoli del S.T.. della F.I.G.C. (codice 39.236), ha adito questo Collegio affinché, previo accertamento della fondatezza della sua richiesta, dichiari l’obbligo per la convenuta A.S.C.D. EBOLITANA 1925 ,dalla quale era stato incaricato della conduzione tecnica della prima squadra nel campionato interregionale, girone “H”, per la stagione calcistica 2006/2007, di corrispondergli il saldo del premio di tesseramento stabilito nel contratto.
In particolare il signor Lanza ha sostenuto che, a fronte del premio di tesseramento previsto in contratto pari ad euro 13.000,00, non gli è stato corrisposto il saldo pari ad euro 4.000,00.
Di qui la richiesta di pagamento della restante somma di euro 4.000,00, oltre interessi di mora e risarcimento da svalutazione monetaria.
L’istante, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto copia dell’accordo economico, di cui è stato riscontrato, a cura di questa Collegio, l’avvenuto deposito presso il Comitato Interregionale.
La Società convenuta non ha prodotto e/o dedotto nulla a propria difesa, nonostante sia stata ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni.
Sul punto occorre sottolineare che la richiesta alla Società convenuta di presentare le sue controdeduzioni, pur essendo stata inviata dalla Segreteria di questo Collegio all’indirizzo della medesima Società indicato nel contratto (che dai riscontri sulla banca dati della F.I.G.C. risulta invariato), è stata infatti restituita al mittente per compiuta giacenza.
La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento, anche alla luce del comportamento omissivo della A.S.C.D. EBOLITANA 1925 nei confronti del Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie la domanda e pone dunque l’obbligo alla A.S.C.D. EBOLITANA 1925 di corrispondere al signor Carlo Lanza la somma di euro 4.000,00; tale somma dovrà essere maggiorata degli interessi, al tasso legale, da calcolarsi fino alla data dell’effettivo soddisfo; è altresì dovuta la rivalutazione monetaria.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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