F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Sergio BOSSI / A. C. D. VECCHIA CHIAVARI ( 116/78 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Andrea FRANCHINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008
VERTENZA: all. Sergio BOSSI / A. C. D. VECCHIA CHIAVARI
( 116/78 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Andrea FRANCHINI
Con ricorso del 2 aprile 2008, l’allenatore di base Sergio BOSSI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della A.C.D. Vecchia Chiavari, partecipante al campionato di 1^ Categoria Comitato Regionale Liguria, il pagamento della somma di €. 3.250,00, a saldo del premio di tesseramento pattuito, oltre gli interessi di mora e al riconoscimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente, a fondamento della sua richiesta, allegava copia dell’accordo stipulato in data 28 agosto 2007, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C. – L.N.D., dove veniva pattuito con il legale rappresentante della A.C.D. Vecchia Chiavari, per la stagione sportiva 2007/2008, un premio di tesseramento di €. 4.500,00, da pagarsi in quattro rate da €. 1.125,00 cadauno, senza le indicazioni delle scadenze delle stesse.
Il ricorrente dichiarava di essere stato esonerato verbalmente e di aver ricevuto soltanto la somma di €. 1.125,00 e, pertanto, di essere creditore della restante somma di €. 3.250,00.
La Società, invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, lo faceva con raccomandata del 3 aprile del 2008, a firma del legale rappresentante signor Ivano Divano, contestando la richiesta di pagamento avanzata dall’allenatore Bossi, sostenendo che questi era dimissionario e non esonerato dall’incarico ricevuto.
A sostegno del suo assunto il legale rappresentante della A.C.D. Vecchia Chiavari allegava:
1 – lettera raccomandata del 27.12.2007, inviata all’allenatore Sergio Bossi con la quale si accettavano le dimissioni presentate oralmente in data 28.10.2007, successivamente all’incontro di calcio con la Polisportiva Pieve Ligure e si chiedeva la riconferma delle stesse con l’avvertenza che in caso contrario sarebbero state attivate le procedure indicate all’art. 29, punto 5, dal Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 44 del Regolamento della L.N.D.;
2 – lettera del 21.12.2007 con la quale l’allenatore Bossi comunicava di essere ancora a disposizione quale allenatore della Società per la stagione sportiva 2007/2008;
3 – articolo di giornale apparso in data 31/10/2007 sul Secolo XIX, edizione del Levante Sport, in cui l’allenatore dichiarava di aver rassegnato le dimissioni, accolte dai dirigenti della Società dopo la sconfitta (1 – 0) sul campo del Pieve Ligure;
4 – copia del verbale dell’Assemblea Straordinaria del 29/10/2007, avente per oggetto le dimissioni dell’allenatore Sergio Bossi e del signor Cavallero Cristian, quale aiuto allenatore, inviato al Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C. – L.N.D., inviato per conoscenza anche al Comitato di Chiavari della F.I.G.C. – L.N.D.;
5 – copia della lettera raccomandata del 27/12/2007, inviata all’allenatore Sergio Bossi, e p.c. all’avv. Luca Pedroni, con la quale la società A.C.D. Vecchia Chiavari, a mezzo dello studio legale Florino, riscontrava la nota dell’allenatore del 21.12.2007, contestando lo stesso e ribadendo che il 28.10.2007 aveva dichiarato di rassegnare le dimissioni e che aveva costretto la società a richiedere, con urgenza l’intervento di altro allenatore, con aggravio di maggiori oneri e spese per la predetta che non erano stati preventivati.
Il ricorrente Sergio Bossi nulla faceva pervenire circa le controdeduzioni della società.
Il Collegio esaminata la documentazione in atti ritiene che il ricorso non può essere accolto in quanto l’allenatore non ha fornito la prova di essere stato esonerato e nè ha comunicato alla Società A.C.D. Chiavari di restare a disposizione della stessa dal momento del suo eventuale allontanamento .
Di contro la Società ha fornito a questo Collegio elementi da cui si evince che l’allenatore Bossi, successivamente alla sconfitta sul campo del Pieve Ligure, aveva dichiarato ad un giornalista le proprie dimissioni date ai dirigenti della Società Vecchia Chiavari, articolo mai contestato dallo stesso.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso proposto dall’allenatore Sergio Bossi.
La presente delibera è inappellabile.
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