F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Roberto BIFFI / U.S. SANREMESE Calcio S.p.A. ( 119 / 78 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Roberto BIFFI / U.S. SANREMESE Calcio S.p.A. ( 119 / 78 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI Con ricorso del 15 Aprile 2008 l’allenatore di base Roberto BIFFI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., e assunto in qualità di allenatore della prima squadra della SANREMESE, compagine partecipante al Campionato di Serie D, Girone A, ha adito questo Collegio affinchè gli venga riconosciuta la somma di Euro 11.200,00, rate scadute e mai percepite dei mesi corrispondenti dal Settembre 2007 ad Aprile 2008, oltre agli interessi legali e riservandosi ogni diritto riguardo alle altre due rate non ancora scadute. Il ricorrente dichiara di aver sottoscritto con la società in indirizzo, in data 18 Agosto 2007,un accordo economico, regolarmente depositato presso il Comitato di competenza, che prevedeva la corresponsione, quale premio di tesseramento della somma di Euro 1.400,00 mensili fino a Giugno 2008. Dichiara di essere stato esonerato, con scrittura datata il 24/11/2007. La Società invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, nulla ha replicato. Esaminati gli atti pervenuti, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e dovuta la somma richiesta. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Roberto BIFFI, ed obbliga l’ U.S. SANREMESE Calcio S.p.A.al pagamento della somma di Euro 11.200,00 oltre agli interessi di mora calcolati in 140,00 Euro per un totale di 11.340. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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