F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA:all.Pasquale ESPOSITO / S.S.SCAFATESE Calcio s.r.l. ( 120/78 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008
VERTENZA:all.Pasquale ESPOSITO / S.S.SCAFATESE Calcio s.r.l.
( 120/78 )
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 17.04.08 l’allenatore dilettante Esposito Pasquale, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.G.C.I., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto,da parte della S.S.Scafatese Calcio s.r.l., il pagamento della somma residua complessiva di € 7.500,00 quale premio di tesseramento come pattuito nell’accordo sottoscritto tra le parti per la Stagione calcistica 2006/07.
Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda e la società convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva, mentre veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Interregionale dell’avvenuto deposito dell’accordo economico.
La domanda appare meritevole di accoglimento.
Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa al premio di tesseramento per € 7.500,00, valutato anche l’omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata , non ha controdedotto alla domanda dell’istante. Nulla è dovuto però per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’allenatore Esposito Pasquale e la S.S.Scafatese Calcio s.r.l, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 7.500,00 oltre interessi nella misura del 3,00 % annuo a far data dalla domanda.
La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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