F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA:all.Leandro ANDRIAN / U.S. SANREMESE Calcio S.p.A. ( 121/78 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA:all.Leandro ANDRIAN / U.S. SANREMESE Calcio S.p.A. ( 121/78 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI Con scrittura privata redatta,in data 9/01/2008,l’U.S.SANREMESE Calcio S.p.A.stipulava un accordo economico per la stagione sportiva 2007/08,regolarmente depositato,che prevedeva un premio di tesseramento in favore del ricorrente di € 10.000,oo suddiviso in quattro rate mensili da € 2.500,oo cadauna,a partire dal 28/02/2008 sino a Maggio 2008. In virtù di tale accordo all’allenatore dilettante Leandro Andrian,regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico,veniva affidata la conduzione della squadra Giovanissimi Nazionali. Premesso quanto sopra,l’allenatore dichiara di non aver percepito nulla e reclama,sino al momento del ricorso,di essere creditore nei confronti della società di € 5.000,oo oltre agli interessi di mora e alle rate che andranno a scadere fino alla fine del campionato. La società,invitata dalla Segreteria di questo Collegio a produrre le proprie controdeduzioni,nulla ha risposto. Esaminati gli atti,il Collegio accoglie parzialmente il ricorso,nei limiti dei massimali previsti. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Leandro ANDRIAN e obbliga la società U.S.SANREMESE Calcio S.p.A. al pagamento della somma di € 3.000,oo oltre agli interessi di mora di € 45,oo per un totale di € 3.045,oo. La presente delibera è definitiva e immediatamente esecutiva,nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it