F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Saverio BARBUTO / LOCRI Associazione Calcio ( 125/78 ) ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Saverio BARBUTO / LOCRI Associazione Calcio ( 125/78 ) ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 21 aprile 2008 l’allenatore dilettante Saverio Barbuto ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la società Locri Associazione Calcio nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Calabro di Promozione Girone “B”. Il ricorrente precisa che, con regolare scrittura privata redatta in data 1° settembre 2007, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli in quattro rate un premio di tesseramento annuale di complessivi € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00). L’allenatore,nel far presente che in data 5 ottobre 2007 la società Locri Associazione Calcio lo esonerava dall’incarico,chiede a questo Collegio di far obbligo alla società di corrispondergli il saldo del premio di tesseramento non pagato pari ad € 6.000,00 (Seimila/00) oltre ad € 1.000,00 (mille)per rimborso spese di viaggio per complessivi € 7.000,00(settemile),oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Con lettera del 1° luglio 2008 la società Locri Associazione Calcio trasmetteva una quietanza liberatoria sottoscritta dal signor Barbuto con la quale quest’ultimo, comunicava di aver raggiunto un accordo transattivo con la società per € 3.000,00 (tremila,00). Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, preso atto che il signor Saverio Barbuto ha rilasciato formale quietanza liberatoria nei confronti della società Locri Associazione Calcio, ritiene che è venuta meno la materia della controversia. P.Q.M. Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.
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