F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA:all. Mitia GAMBACCIANI / S.S.D. A. MORI ( 100/78 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA:all. Mitia GAMBACCIANI / S.S.D. A. MORI ( 100/78 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 12.03.2008 l’allenatore dilettante Mitia GAMBACCIANI regolarmente iscritto nei ruoli della F.I.G.C. adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della società S.S.D. A. MORI il pagamento della ulteriore somma di euro 4.500,00 in forza dell’accordo economico sottoscritto dalle parti il 30.08.2007 per la stagione sportiva 2007/2008 quale premio di tesseramento. Detto accordo prevedeva un premio annuo di euro 6.000,00 da pagarsi in otto rate di euro 750,00 cadauna con scadenza 30/09; 15/11 e 15/12 2007 e 15/01; 15/2; 15/3; 15/4 e 15/5 2008. Fa presente di essere stato esonerato in data 30.11.2007 e di aver ricevuto solo le prime due rate pari ad euro 1.500,00. In data 2.04.2008 la Segreteria di questo Collegio inviava alle parti una nota con la quale le invitava a presentare proprie controdeduzioni. La società S.S.D. A. MORI al riguardo il 14.04.08 faceva pervenire una nota con la quale si rendeva disponibile a trovare un accordo con il signor Gambacciani e con la mediazione di questo Collegio. Tale eventuale accordo avrebbe dovuto tener conto della mancata attività del tecnico nel periodo novembre 2007 – Aprile 2008 in seguito all’esonero avvenuto il 30.10.07, e quindi dall’assenza di spese necessarie per raggiungere la sede degli allenamenti e dei campi di gara. Il 22 aprile 2008 il signor Gambacciani faceva pervenire proprie osservazioni con le quali rifiutava l’accordo proposto dalla società in virtù del contratto confermava la richiesta di euro 4.500,00 quale residuo dell’accordo che prevedeva un premio di tesseramento di euro 6.000,00. Il Collegio esaminati gli atti osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto la società non ha fornito nessuna prova difensiva atta ad inficiare la richiesta dell’allenatore, ha solo proposto un accordo non accettato dal signor Gambacciani perché basato su condizioni inique che avrebbero intaccato il residuo premio di tesseramento da riconoscere per intero a seguito dell’esonero del 30.11.2007. Nulla sul risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed agli interessi di mora non essendo stati richiesti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso proposto dall’allenatore Mitia Gambacciani, condanna la società S.S.D. A. MORI al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.500,00, oltre agli interessi legali fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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