F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA:all. Agostino CUGGE / U.S. SANREMESE Calcio S.p.A. ( 107 / 78 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA:all. Agostino CUGGE / U.S. SANREMESE Calcio S.p.A. ( 107 / 78 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI Con ricorso del 19 Marzo 2008 l’allenatore di base Agostino Cugge, iscritto nei ruoli del STF della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché faccia obbligo alla società U.S.Sanremese Calcio S.p.A. al rispetto dell’accordo economico sottoscritto in data 24/11/07, e regolarmente depositato, che prevedeva la corresponsione da parte della società di un premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2007/08, pari a Euro 12.000,00. Il tutto suddiviso in otto rate mensili da 1.500,00 Euro cadauna a partire dal 30 /11/07 al 30 giugno 2008. Premesso quanto sopra l’allenatore dichiara di non aver percepito nulla alla data del ricorso, e di essere creditore quindi di Euro 6.000,00, oltre agli interessi di mora e alle eventuali rate che andranno a scadere fino alla fine del campionato. Precisa inoltre di essere stato assunto dalla società come secondo della prima squadra compagine militante in Serie D, e allenatore della squadra Juniores Nazionale. La società chiamata da questo Collegio a produrre le proprie controdeduzioni, ha ribadito in una lettera spedita alla Lega Nazionale Dilettanti in data 12 Marzo 2008, che l’allenatore si è assentato dagli allenamenti più settimane,proponendo per questo la decurtazione del 50% dell’accordo economico stipulato. L’allenatore ribadiva ulteriormente, rigettando tutte le accuse. Esaminati gli atti il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento,in quanto la società richiamava un presunto comportamento improprio dell’allenatore in modo generico, senza date precise o testimonianze. Inoltre la procedura corretta sarebbe stata quella,a fronte di un eventuale comportamento irregolare dell’allenatore, di attivare il deferimento alla Procura Federale art.44 comma 1 e al Settore Tecnico art.23, entro 10 giorni. Alla luce di questo, le tesi della società non hanno alcuna rilevanza. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Agostino Cugge e fa obbligo alla società U.S. Sanremese Calcio S.p.A. al pagamento della somma di Euro 12.000,00 oltre ad Euro 150,00 quali interessi di mora per un totale di Euro 12.150,00. La presente delibera è definitiva e immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS
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