F.I.G.C. – COMMISSARIO STRAORDINARIO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 1 agosto 2006 – revoca affiliazione alla fallita Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio
F.I.G.C. – COMMISSARIO STRAORDINARIO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 1 agosto 2006 - revoca affiliazione alla fallita Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio
Il Commissario Straordinario
preso atto del fallimento dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio;
preso atto della intervenuta costituzione della Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del
Verbania , la quale ha ottenuto l’affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
preso, altresì, atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Verbania ha acquisito il
complesso aziendale della fallita Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio;
rilevato che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Verbania ha richiesto il
trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati, della fallita Associazione Sportiva
Dilettantistica Verbania Calcio;
considerato che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Verbania ha adempiuto alle
condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 52, comma 3 delle Norme Organizzative
Interne;
considerato che gli atti e i provvedimenti suaccennati, con particolare riguardo a quelli
intervenuti in ambito fallimentare, costituiscono ipotesi di caso eccezionale previsto dall’articolo
110, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
visti gli artt. 16, comma 6 e 52, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
d e l i b e r a
di revocare l’affiliazione alla fallita Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio;
di trasferire alla Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Verbania il titolo sportivo ed il
parco tesserati della fallita Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio e di mantenere
in capo alla prima i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della seconda.