F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 11 – APPELLO DELL’U.S. NICOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI PONTICELLI/S. NICOLA DEL 4.3.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 26.3.1998)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 11 - APPELLO DELL'U.S. NICOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI PONTICELLI/S. NICOLA DEL 4.3.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 49 del 26.3.1998) All'esito della gara Ponticelli//S. Nicola, disputata il 4.3.1998 nell'ambito del Campionato Regionale Allievi del Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, terminata con il punteggio di 2 a 3, la A.C. Ponticelli proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Bellofiore Nunzio, in posizione irregolare, in quanto squalificato, chiedendo che fosse irrogata all'U.S. S. Nicola la sanzione sportiva della gara con il punteggio di 0 - 2. Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso detto Comitato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 26 marzo 1998, accoglieva il reclamo, infliggendo all'U.S. S. Nicola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 e trasmettendo gli atti al Giudice Sportivo di primo grado ed al Presidente del Comitato Regionale per i provvedimenti di competenza. Avverso tale decisione ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale l'U.S. S. Nicola asserendo che il calciatore Bellofiore era stato ammonito e non espulso nel corso della gara Boys S. Antimo/S. Nicola dell'1.3.1998, come risulterebbe dal Com. Uff. n. 43 del 5.3.1998 del Comitato Regionale Campania, quindi squalificato per somma di ammonizioni, e che la squalifica sarebbe stata scontata con la mancata partecipazione alla gara del 8.3.1998. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Risulta in atti che l'arbitro della gara Boys S. Antimo/S. Nicola dell'1.3.1998 ha dichiarato di aver espulso il calciatore Bellofiore, ma di aver omesso di indicare tale espulsione nel referto per dimenticanza. Il Bellofiore, quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in contestazione immediatamente successiva, per il principio dell'automatismo delle sanzioni conseguenti alle espulsioni. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. S. Nicola di Castello di Cisterna (Napoli) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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