F.I.G.C. – COMMISSARIO STRAORDINARIO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 del 15 luglio 2006 – non ammissione al Campionato di Serie C1 della società GELA J.T. S.R.L.
F.I.G.C. – COMMISSARIO STRAORDINARIO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 del 15 luglio 2006 - non ammissione al Campionato di Serie C1 della società GELA J.T. S.R.L.
Il Commissario Straordinario
•visto il C.U. n. 180/A del 31 marzo 2006;
•visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della
documentazione prodotta dalla società GELA J.T. S.R.L. e su quanto trasmesso
dalla L.P.S.C., a conclusione della quale nella riunione del 7/8 luglio 2006 la
Commissione ha rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per
l’ammissione al campionato di competenza (Serie C1) per la stagione sportiva
2006/2007;
•preso atto che, in particolare, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato:
- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 207.000,00,
come certificato dalla Lega Professionisti Serie C;
- mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2006
compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore
sportivo, come certificato dalla Lega Professionisti Serie C;
- mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine
Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2006
compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore
sportivo;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 929.342,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile
come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2006.
•vista la comunicazione in data 8 luglio 2006 con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società GELA J.T. S.R.L. dell’esito di tale istruttoria;
•constatato che avverso tale decisione negativa la società GELA J.T. S.R.L. non
ha presentato, nel termine all’uopo fissato con il C.U. 180/A del 31 marzo 2006,
ricorso alla Co.A.Vi.So.C.;
•rilevato dunque che la decisione negativa espressa dalla Co.Vi.So.C è ormai
divenuta inoppugnabile
d e l i b e r a
di disporre la non ammissione della società GELA J.T. S.R.L. al Campionato di Serie C 1
(stagione sportiva 2006/2007).