F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. SARCI’ ANTONINO E DELL’U.S. BIELLA VILLAGGIO LAMARMORA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.1996 E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1995/96 INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA BIELLA VILLAGGIO LAMARMORA/PONT DONNAZ DEL 19.3.1995, A NORMA DEGLI ARTT 2 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 13 del 2.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. SARCI' ANTONINO E DELL'U.S. BIELLA VILLAGGIO LAMARMORA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.1996 E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1995/96 INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA BIELLA VILLAGGIO LAMARMORA/PONT DONNAZ DEL 19.3.1995, A NORMA DEGLI ARTT 2 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 13 del 2.11.1995) Con distinti atti, il Sig. Sarci Antonino, tesserato quale massaggiatore dell'U.S. Biella Villaggio Lamarmora, e I'U.S. Biella Villaggio Lamarmora proponevano appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle D'Aosta, di cui al Com. Uff. n. 13 pubblicato il 2 novembre 1995, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, veniva sanzionato il comportamento tenuto dal tesserato, configurante illecito sportivo, in violazione dall'art. 2 comma 1 C.G.S., con I'inibizione fino al 30.6.1996, mentre alla società veniva inflitta la sanzione delle penalizzazione di n. 2 punti nella classifica del Campionato in corso per responsabilità oggettiva, ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesseralo. Gli appelli vengono riuniti per connessione e dichiarati inammissibili,per mancata osservanza delle disposizioni di cui all'att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. avendo entrambe le parti appellanti omesso I' invio dei motivi di reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Sarci Antonino e dell'U.S. Biella Villaggio Lamarmora di Biella, li dichiara inammissibili, ai sensi. delI'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi. Dispone incamerarsi le relative tasse.
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