F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 4 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. MEDIATRICE V.T. TRINACRIA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 1995/96 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, PER VtOLAZIONE DEGLI ARTT 2 COMMA 3 E 6 COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BORGO NUOVO/MEDIATRICE V. T. TRINACRIA DEL 25.4.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com Uff n. 6/Disc. del 3.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 4 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. MEDIATRICE V.T. TRINACRIA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 1995/96 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, PER VtOLAZIONE DEGLI ARTT 2 COMMA 3 E 6 COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BORGO NUOVO/MEDIATRICE V. T. TRINACRIA DEL 25.4.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com Uff n. 6/Disc. del 3.11.1995) A seguito degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagmi, il Procuratore Federale, con atto del 10.8.1995, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti il calciatore Gaetano Vassallo, il dirigente Angelo Marchese (entrambi tesserati per la S.S. Mediatrice V.T. Trinacria), nonché quest'ultima societa perchè rispondessero il primo, di violazione dell art 2 comma 2 C.G.S., per avere, nonostante fosse squalificato preso parte irregolarmente e consapevolmente alla gara Borgo Nuovo/Mediatrice V.T. Trinacria, svoltasi il 25.4.1995, assicurando, dietro reclamo della S.S. Mediatrice V.T. Trinacria l'illecito vantaggio In classifica alla stessa, per effetto della sanzione sportiva applicata aIla propria società e con cio ponendo in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento, della gara in questione: il secondo, della medesima violazione, per avere agito in concorso con il Vassallo, nella consapevolezza della ragione che gli inibiva di partecipare alla gara, entcamb; di violazione dell art. 1 comma. 2 C.G.S. per non avere, ingiustificatamente, risposto alle reiterate convocazioni del Collaboratore dell Uffecio lndagini; la società, di violazione degli artt. 2 comma 3 e 6 comma 5 C G S per I illecito sportivo a suo vantaggio commesso dal Vassallo,e dal Marchese ad essa estranei. Con delibera pubblicata nel C U n. 6 del 3 novembre 1995, Ia Commissione Disciplinare infliggeva al Vassallo e al Marchese rispettivamente la squalifica e I' inibizione per la durata di tre anni ed alla società la penalizzazione di sei punti in classifica, da scontare nel Campionato attualmente in corso. Osservava la Commissione Disciplinare essere certo che il, Vassallo non aveva titolo a partecipare alla gara in questione essendo stato squalificato per automatismo sanzionatorio, con decisione peraltro ufficialmente pubblicata; nonostante ciò e ad onta delle reiterate diffide rivolte dal dirigente Codecasa al Vassallo e all' accompagnatore Marchese; questi aveva egualmente incluso il primo nella formaziohe della squadra e fattolo giocare. Di ciò era evidentemente a conoscenza la S.S. Mediatrice V.F. Trinacria, sia perché la squalifica del Vassallo era appunto contenuta nel Comunicato Ufficiale relativo, sia perché il reclamo avverso la irregolare partecipazione era stato dalla medesima presentato dopo un certo lasso di tempo nel quale essa, terminato il campionato, aveva acquisito la certezza di, non retrocedere solo con I'accoglimento del reclamo stesso e I' assegnazione della vittoria, in una partita pareggiata sul campo. Avverso tale delibera proponeva appello a questa Commissione la S.S. Mediatrice V.T. Trinacria, chiedendo I'annullamento della stessa o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta. Osservava, infatti la reclamante che, essendole addebitato un illecito per responsabilità presunta, sussistevano seri e fondati dubbi al riguardo. Unica fonte probatoria a suo carico: poteva considerarsi il segretario della S.S. Borgo Nuovo, Codecasa, alla stregua della contestazione mossa; ma costui si era visibilmente contraddetto, in quanto aveva dapprima dichiarato al Collaboratore dell'Ufficio Indagini di essere giunto sul campo a partita già iniziata, mentre dinanzi alla Commissione Disciplinare aveva affermato di essersi rifiutato di compilare la lista dei calciatori, dopo aver constatato che la medesima conteneva il nominativo del Vassallo. II Codecasa era altresi smentito dai due tesserati accusati, i quali avevano addirittura negato di essere a conoscenza del prowedimento di squalifíca - il che era stato ipotizzato anche dal Codecasa medesimo. Quest'ultimo, poi, risultando sulla distinta come dirigente addetto all'arbitro, se avesse avuto piena consapevolezza della irregolare posizione del Vassallo, avrebbe avuto il dovere di impedirne I'utilizzazione; non avendo ciò fatto, era evidente che le dichiarazioni successivamente rese miravano soltanto a giustificare la sua condotta omissiva. Ciò recideva inattendibili tali dichiarazioni, del resto incongrue anche sul punto. della mancata presentaziooe dei due tesserati alle convocazioni, avendo il Codecasa una volta detto che forse costoro erano stati avvisati dal presidente della società, ed altra volta di avervi provveduto lui personalmente. Da nessun serio elemento, comunque, risultava che l'appellante avesse in qualche modo partecipato al preteso illecito, in quanto, venuta tardíiamente a conoscenza del fatto della irregolare partecipazione del calciatore, aveva semplicemente esercitato il suo diritto di sporgere reclamo; dal che non poteva certo inferirsi una sua consapevole partecipazione alla pretesa attività illecita dei due tesserati. Ciò premesso, ritiene la Commissione che l'appello non sia fondato. II tipo di responsabilità per illecito sportivo che grava sulla reclamante, è presuntivo, ai sensi dall'art. 6 comma 3 C.G.S.: infatti; si ipotizza che I'illecito sia avvenuto a suo vantaggio, ma ad opera di soggetti estranei ad essa. La società può dunque, per essere scagionata, offrire, anche nella forma del fondato e serio dubbio, la prova della propria non partecipazione all'illecito: ma pare da escludersi che ciò si sia verificato nel caso in esame. Che il Vassallo, inibito in qualità di allenatore e in occasione di altra gara, non potesse partecipare a quella di cui trattasi, è pacifico; che egli (e I'accompagnatore ufficiale) non fosse al corrente del proprio status di inibito, deve decisamente negarsi in quanto, per I'automatismo delle sanzioni, alla sua espulsione conseguiva ope legis l'inibizione, con tutti gli effetti che il regolamento vi ricollega. Appare, dunque, del tutto inspiegabile la partecipazione alla gara stessa; laddove da nessuno è stata data prova che ne ricorressero cogenti necessità, tali da determinarla nella speranza che nessuno se ne accorgesse, stanti le conseguenze negative e gravi che altrimenti ne sarebbero derivate. Ciò tanto più in quanto come la sanzione inizialmente riportata dal Vassallo dimostra - costui svolgeva prevalenti funzioni di allenatore e non di calciatore. A queste facili e logiche considerazioni, la società appellante oppone unicamente un tentativo di demolizione delle dichiarazioni del proprio segretario, Codecasa, senza peraltro sortire I'effetto voluto, giacché la contraddizione fra quanto costui dichiarò al Collaboratore dell'Ufficio Indagini e quanto disse invece dinanzi alla Commissione Disciplinare, è chiarissima, nei termini in cui la reclamante I'ha ravvisata; e tuttavia, il nucleo fondamentale delle dichiarazioni accusatorie resta, giacché il Codecasa ha precisato di avere diffidato il Vassallo dal partecipare alla gara in questione non nell'imminenza della stessa; ma alcuni giorni prima - il che da un lato elimina li significato che dalla accennata contraddizione vuole ricavare la reclamante e, dall'altro, attesta che il singolare proposito di giocare, da parte del Vassallo, nonostante I'inibitoria che lo sovrastava, era maturato ben prima della partita e con motivazioni agevolmente ricollegabili alla volontaria alterazione del suo esito, in rapporto alla patente violazione attuata. Che poi il Codecasa abbia dichiarato quanto ha dichiarato solo al fine di salvare se stesso, è affermazione inconsistente: nessuna responsabilità può avere il dirigente addetto all'arbitro (quale egli era) rispetto all'utilizzazione dei calciatori della società di appartenenza; al contrario di quanto avviene invece per I'accompagnatore, che giustamente, nella fattispecie, è stato infatti punito. Appare dunque provata I'intenzionalità della condotta illecita da parte del Vassallo e del dirigente Marchese, così come è chiara I'illecita utilità che nè traeva la controparte, la quale, facendo valere I'irregolarità della posizione del primo, ha potuto, con la vittoria a tavolino, laddove in campo aveva solo pareggiato, salvarsi dalla retrocessione. E, naturalmente, qui non si vuol discutere della legittimita dell'esercizio ael diritto di reclamare, da parte della S.S. Mediatrice V.T. Trinacria, tuttavia non può non rilevarsi la singolarità del ritardo con cui il reclamo venne proposto, pur essendo presumibile che la irregolarità della posizione del Vassallo fosse stata immediatamente percepita, se non altro perché è certo che entrambe le squadre si allenavano e giocavano sullo stesso campo. La responsabilita' presunta ctella S.S. Mediatrice V.T. Trinacria appare quindi provata al di là di qualsiasi dubbiezza; onde l'appello deve essere rigettato stante anche la congruita della sanzione applicata; con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge come sapra proposto dalla S.S. Mediatrice V.T. Trimacria di Palermo ed ordina l'incameramerito della relativa tassa
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