F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 25 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SlG.RA CORDA ADALGlSA PER CONTO DEL FIGLIO MINORE PIREDDA FABIO, AVVERSO IL DEFERIMENTO DI OUEST’ULTIMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SARDEGNA, A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO A FAVORE DELL’U.S. BINDUA TRE FRAZIONI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 77D – Riuníoni del 22/23.9.1995) .

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 25 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SlG.RA CORDA ADALGlSA PER CONTO DEL FIGLIO MINORE PIREDDA FABIO, AVVERSO IL DEFERIMENTO DI OUEST'ULTIMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SARDEGNA, A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO A FAVORE DELL'U.S. BINDUA TRE FRAZIONI (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 77D - Riuníoni del 22/23.9.1995) . La Commissíone Tesseramenti dalla F.I.G.C., con decisione dí cui al Com. Uff. n. 7/D - Riuníoni deL 22/23.9.1995 ín accoglimento del reclamo inoltrato dalla Sig.ra Corda Adalgisa, madre deL calcíatore minorenne Piredda.Fabio ha annullato la richiesta dí tesseramento n.230114, datata 30 agosto 1994, a nome di quest'ultimo in favore dall'U.S. Bindua Tre Frazioni di Iglesías, perché firmata soltanto dal padre e non anche dalla madre, pure esercente la patria potestà sul minore. Ha, inoltre, dísposto il deferimento del calcíatore Píredda Fabio e dall'U.S. Bindua Tre Frazioni alla competente Commissione Disciplìnare per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per essere vénuti meno all'obbligo della sottoscrízione da parte di entrambi i genitori del calciatore minorenne. La Síg,ra Corda Adalgisa ha ínoltrato appello a questa C.A.F. chiedendo I'annullamento del provvedímento di deferimento del figlio alla Commíssione Discíplinare perché non responsabile della dedotta infrazíone. L'appello è inammíssibile. L'impugnazione anche nel diritto sportivo è ammessa esclusivamente avverso le decisioni con le quali i giudici provvedono in relazione ad infrazioni commesse da tesserati o da società, oppure decidono sui conflitti di interessi sorti tra le partì sono impugnabili pertanto soltanto i provvedimenti decisori adottati da Organi della Giustizìa Sportíva e non anche quelli meramente ordínatori, i quali hanno il solo effetto dí provocaré la riapertura o della fase istruttoria dello stesso procedimento o come nel caso dì specíe, dí altro procedimento e non ímplicano affatto décisioni in senso tecnico. Nel caso ín esame, la reclamante, (contestando) il deferimento del figlio alla Commissione Discíplínare, avversa, quindi, un provvedimento ordinatorio, avente cioè lo scopo dì far ìnstaurare un procedìmento per nuovo.giudizio.È quindi in sede di detto gíudizío che la Sig.ra Corda Adalgisa potrà fare valere i motivi di doglíanza rappresentati dìnànzì questa Commissione ìn favore del fìglío, qualora, il calcìatore sia minorenne, oppure rappresentatí da lui stesso, se divenuto nel frattempo maggiorenne. Per questi motívi la C.A.F. dichiara inammissibile I'appello come innanzi proposto: dalla Síg.ra Corda Adaigisa per conto del fíglio minore Piredda Fabìo ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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