F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 1 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. LAINESE AVVERSO DECISIONI MERITO N, 2 GARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BRANCHI GIACOMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regíonale Lombardia – Com. Uff. n, 20 del 14.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 1 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. LAINESE AVVERSO DECISIONI MERITO N, 2 GARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BRANCHI GIACOMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regíonale Lombardia - Com. Uff. n, 20 del 14.12.1995) II Presídente del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. deferiva alla competente Commissione Disciplinare I'A.C. Lainese, il suo Presidente Vittorio Salaorni e il calciatore Giacomo Branchi, in relazione alla posizione di doppio tesseramento nel quale I'ultima citato si sarebbe trovato. La Commissione Disciplínare, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 20 del 14 dicembre 1995, ritenuto in base agli accertamentí dísposti che il Branchi fosse ancora tesserato per una società svizzera e non avesse quindi titolo a disputare gare ufficialí ín Italia, lo squalíficava fino al 13.3.1996; iníbiva il Salaorni fino al 27.1.1996; infliggeva all'A.C..Lainese due ammende, per rispettive L. 150.000 e 200.000, oltre alla sanzíone sportiva della perdita di due gare di campionato (Colbar/Lainese dell'8.10.1995 e Lainese/S. Fedele del 15.10.1995). Avverso tale delibera ricorreva a questa C.A.F la A.C. Lainese, negando l'esistenza dell'affermato doppio tesseramento, poíché - come risultava da comunícazione ufficiale della Federazíone svízzera - la pratica di tesseramento del Branchi, richiesta da una sua affiliata nel settembre 1994, non aveva avuto esito per irregolarità della procedura seguita, Venendo cosî meno il presupposto dalia decisione impugnata, ne era chiesto l'annuilamento. Ciò premesso, osserva la Commissione che I'appelil è infondato. La circostanza valorizzata dall'appellante - cioè che la pratica di tesseramento del calciatore a favore di società svizzera, non si era mai perfezionata -non ha difatti I'efficacia che la stessa le attribuisce; posto che nei confronti del calciatore stesso la F.I.G.C. aveva concesso il "transfert" per il tesseramento da parte di società svizzera Conseguentemente, la società italiana che voleva poi tesserarlo, doveva seguíre la procedura prevista per i calcíatori provenientí da Federazione estera. Quindi, quand'anche sia discutibile I'affermata esistenza dí un doppio tesseramento, e peraltro certo che il tesseramento italiano non e avvenuto per la mancata osservanza delle norme stabilite dell'art. 40 N.O.I.F. L'appello deve pertanto essere respinto e la relativa tassa va incamerata. Per i suesposti motiví la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Lainese di Laino (Como), e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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