F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. MUSTI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZlONE FINO AL 31.12.1996 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’ Attivltà Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 2 del 13.7,1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG. MUSTI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZlONE FINO AL 31.12.1996 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l' Attivltà Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 2 del 13.7,1995)
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica, su deferimento del Presidente del Comitato, infliggeva a Musti Antonio, quale Dirigente Accompagnatore della S.S. S. Paolo Apostolo, la sanzione dell' inibizione fino al 31.12.1996, per avere acconsentito; in due gare dèl. Campionato Esordienti (S. Paolo Apostolo/Palestra Athena dell' 8.5.1995 e S. Paolo Apostolo/Ligbrasilia C del 16.5.1995), alla partecipazione del calciatore Larosa Giorgio, che non ne aveva titolo, perché già tesserato con il G.S. Audace di Barletta (Com. Uff; n. 2 del 13 luglio. 1995).
Avverso tale decisione ha proposto appello Musti Antonio, adducendo la propria estraneità ai fatti.
II gravame non ha fondamento.
Ed invero I' appellante assume di avere ignorato le irregolarità, ma la tesi difensiva, già contrastata di per sé dagli obblighi connaturati alla funzione dì accompagnatore ufficiale, non è confermata da elementi addotti in suo sostegno, e non può essere naturalmente accolta.
II rigetto dell'impugnazione comporta I' incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dal Sig. Mosti Antonio e dispone I' incameramento della relativa tassa.
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