F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTA AL CALCIATORE VIERCHOWOD PIETRO E DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/MILAN DEL 15.9:1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 157 del 18.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 5 Dicembre 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L.
15.000.000 INFLITTA AL CALCIATORE VIERCHOWOD PIETRO E DELL'AMMONIZIONE
CON DIFFIDA INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/MILAN DEL
15.9:1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Professionisti -
Com. Uff. n. 157 del 18.10.1996)
L'A.C. Milan S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare, di
cui al Comunicato Ufficiale n. 157 del 18 ottobre 1996, con la quale, a seguito di deferimento del
Procuratore Federate veniva comminata la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 al calciatore
Pietro Vierchowod, nonché la sanzione dell'ammonizione con diffida alla stessa società reclamante.
II fatto in oggetto riguarda le frasi scambiatesi fra il suddetto Vierchowod e il calciatore David
Balleri della società Sampdoria al termine della gara Sampdoria - Milan del 1 5.9.1996.
Sostiene la società reclamante che avendo la Commissione Disciplinare esclusa I'addebitabilità al
Vierchowod della frase "ci vediamo a Milano", ed avendo conseguentemente escluso l'addebito di
cui ai commi 3 e 4 dall'art. 1 C.G.S., avrebbe dovuto
mandare prosciolto da ogni addebito il calciatore. La società stessa a sua volta avrebbe dovuto
essere prosciolta dall'addebito contestato, di cui all'att. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità
oggettiva.
Ritiene questa Commissione che la decisione impugnata non meriti alcuna censura in guarito
esattamente è stato ritenuto che I'altra frase attribuita al Vierchowod: "vuol dire , . che la Samp ha
preso 8 punti: 3 sul campo, 5 a Balleri"concretizzi la violazione del 1° comma del citato art. 1
C.G.S. che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà
della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di
natura agonistica economica e sociale.
Correttamente poi la Commissione Disciplinare ha mutato I'iniziato addebito (commi 3 e 4
dell'art..1) in quello meno grave ma più ampio di cui al 1° comma dello stesso articolo; nessuna
mutazione del fatto contestato è stata; infatti, attuata bensì allo atto stesso è stata data una diversa
qualificazione-
Consegue alla dichiarazione di colpevolezza de! Vierchowod la responsabilità della società di
appartenenza ai sensi dall'art. 6 com. 2 C,G.S.. Le sanzioni erogate appaiono congrue rispetlo alla
gravità del fatto. Per questi motivi, la C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dell'A.C.
Milan di Milano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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