F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’UDINESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA A CARICO DEL SIG. POZZO GIAMPAOLO E DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 A CARICO DI ESSA RECLAMANTE INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA UDINESE/LAZIO DEL 2.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 419 del 19.4.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'UDINESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE
CON DIFFIDA A CARICO DEL SIG. POZZO GIAMPAOLO E DELL'AMMENDA DI L.
5.000.000 A CARICO DI ESSA RECLAMANTE INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA UDINESE/LAZIO DEL
2.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com.
Uff. n. 419 del 19.4.1997)
II Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti il Sig. Giampaolo Pozzo, socio della società Udinese Calcio, per violazione dall'art. 1
comma 3 C.G.S., per aver espresso dopo la gara Udinese Calcio/Lazio del 2.2.1997, giudizi lesivi
della reputazione dell'arbitro, nonché l'Udinese Calcio, per violazione dell'art. 6 comma 2 C.G.S.,
per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio socio.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 419 del 19 aprile 1997,
infliggeva al Sig. Giampaolo Pozzo la sanzione della ammonizione con diffida ed alla società
Udinese Calcio I'ammenda di L. 5.000.000.
Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. la società Udinese Calcio che, con varie
argomentazioni sostiene non possa essere considerato "soggetto dell'ordinamento federale" il socio
di una società sportiva, per giunta di una società di capitali.
L'appello delta società non può trovare accoglimento perché infondato.
Invero, I'art. 21 N.O.I.F enuclea dalla categoria dei soci quella dei dirigenti identificandoli con quei
soci che "abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva".
La legittimazione passiva ad essere destinatari della sanzioni in questione trova puntuale previsione
nell'art. 9 C.G.S. che, per l'appunto, accanto ai dirigenti - che come si è visto sono dei soci
caratterizzati da particolari funzioni - cita anche i soci tout - court che vengono coeremente
contemplati anche ai fini della recidiva dal successivo art. 11 C.G.S..
La puntuale previsione della norma da ultimo ricordata, che univocamente ricomprende i soci fra gli
eventuali trasgressori della disposizione di cui all'att. 1 comma 2 C.G.S., esime da ulteriori
considerazioni, evidenziando l'inconsistenza delle argomentazioni prosperiate.
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'Udine-. se Calcio di
Udine e ordina l'incameramento della tassa versata.
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