F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’ A.C. FIORENTINA, A SEGUITO DI DEEERIMENTO DELLO STESSO PER VIOLAZIONE DELL ART 6 TER C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA FIORENTINA/JUVENTUS DEL 23.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Comunicato Ufficiale n. 473 del 23.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL' A.C. FIORENTINA, A SEGUITO DI DEEERIMENTO DELLO STESSO PER VIOLAZIONE DELL ART 6 TER C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA FIORENTINA/JUVENTUS DEL 23.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Comunicato Ufficiale n. 473 del 23.5.1997) Il Procuratore Federale ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti; pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 473 del 23 maggio 1997, relativa al proscioglimento della A.C. Fiorentina S.p.A. dall'addebito di cui all' art. 6 ter, in relazione all'art. 6 bis comma 1 C.G.S. Secondo il Procuratore Federale la delibera della Commissione Disciplinare, erroneamente, avrebbe escluso la prova della sussistenza della condizione prevista dall'art. 6 bis 1 C.G.S. ritenendo che non sarebbe stata fornita "alcuna dimostrazione del sostegno economico, finanziario o di altra utilità da parte della società Fiorentina nei confronti dei gruppi organizzati di tifosi" ai quali appartengono i presunti responsabili dei fatti di violenza avvenuti in relazione alla gara Fiorentina/Juventus del 23.02.1997. Secondo l'appellante Procuratore Federale, invece, avrebbe dovuto tenersi conto delle seguenti circostanze, tutte idonee a dimostrare la sussistenza degli elementi richiesti dagli art. 6 bis comma 1 e 6 ter C.G.S.: - le condotte violente sono state realizzate da numerose persone di cui nove risulterebbero appartenenti ad un gruppo organizzato di tifosi fiorentini denominati "Collettivo Autonomo Viola"; - il predetto collettivo partecipa al "Coordinamento Viola Club" che ha sede all'interno dello stadio in Via Manfredo Fanti; - Io stadio "Artemio Franchi" pur essendo di proprietà del Comune è in concessione alla A.C. Fiorentina. L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato. Nessun problema probatorio esiste in ordine alla sussistenza di comportamenti violenti da parte di gruppi organizzati di tifosi fiorentini. II problema è unicamente quello di stabilire se la A.C. Fiorentina S.p.A. abbia violato l'art. 6 ter, in riferimento all'art. 6 bis comma 1 C.G.S., che fa divieto alle società di intrattenere rapporti di natura economica con gruppi organizzati o meno di propri sostenitori. Ora, come esattamente ha ritenuto la delibera impugnata, manca del tutto la prova che il "Collettivo Autonomo Viola" e il "Coordinamento Viola Club" abbiano comunque ottenuto sostegni economici, finanziari o di altra natura da parte della Società Fiorentina. A questo proposito, nessun rilievo può avere la circostanza che il Centro Coordinamento Viola abbia in uso i locali siti all'interno dello stadio dal momento che è stata acquisita la prova documentale che i locali in uso al centro coordinamento sono stati dati in concessione direttamente dal Comune e non già dalla Fiorentina S.p.A.. Basta sul punto considerare la copia della concessione stipulata ira il Comune di Firenze e il Centro Coordinamento Viola Club, concessione nella quale sono previsti gli obblighi delle parti ed alle quali è del tutto estraneo il rapporto tra il Comune di Firenze e l' A.C. Fiorentina relativo allo stadio. Si può perciò concludere che vi è addirittura la prova contraria della sussistenza di rapporti di natura economica della Fiorentina con i Gruppi ai quali sono attribuiti i fatti di violenza avvenuti in relazione alla gara Fiorentina/Juventus del 23.02.1997. In relazione a quanto precede la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
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