F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 25 Luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL COSENZA CALCIO 1914 PER ILLECITO AMMINISTRATIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.16 del 12.7.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 25 Luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL COSENZA CALCIO 1914 PER ILLECITO AMMINISTRATIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n.16 del 12.7.1996). Con atto dell'1.6.1996, il Procuratore federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti la società Cosenza Calcio 1914 S.p.A. e il suo Presidente, Paolo Fabiano Pagliuso, perché rispondessero di violazione dall'art. 3 comma 2 C.G.S. l'una e dall'art. 3 comma 6 I' altro, avendo - come emerso da una ispezione della CO.VI.SO.C. - restituito ai soci finanziamenti in conto futuro aumento di capitale sociale precedentemente effettuati in sede di ammissione al campionato, ai fini del riequilibrio del parametro, così indebitamente conseguendo l'iscrizione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 1995/96; nonché utilizzato, con finalità diverse, la somma di L. 1.800.000.000 versata in conto corrente bancario con mandato irrevocabile di pagamento del debito arretrato IRPEF,condizione richiesta per la detta iscrizione. Con delibera pubblicata nel C.U. n. 16 del 17 luglio 1996, Ia Commissione Disciplinare, estromessa dal procedimento I'A.S. Fidelis Andria, che aveva preteso di intervenirvi, ai sensi dall'art. 30 C.G.S., proscioglieva gli incolpati per insussistenza del contestato illecito amministrativo. Avverso tale decisione si gravava dinanzi a questa Commissione d'Appello l'A.S. Fidelis Andria, la quale -premesso di avere titolo all'impugnazione quale portatrice di interesse indiretto, giacché, in ipotesi di penalizzazione del Cosenza Calcio 1914 comportante la non iscrizione al Campionato di competenza per la stagione sportiva 1996/97, sarebbe stata, quale prima delle retrocesse "ripescata" - contestava minuziosamente le motivazioni assolutorie della delibera impugnata, chiedendo la punizione degli incolpati. Il Cosenza Calcio 1914 presentava controdeduzioni scritte, affermando la inammissibilità del gravame inoltrato dalla controparte. Alla seduta odierna la Procura Federale chiedeva, preliminarmente, che I'appello fosse dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato nel merito. I rappresentanti delle due società e del dirigente deferito si riportavano alle conclusioni degli atti, presentati. Ciò premesso, ritiene la C.A.F che I'impugnazione proposta.dall A.S. Fidelis Andria sia inammissibile. Non già, chiaramente, per I'argomento del tutto nominalistico, agitato dal Procuratore Federale, secondo il quale detta società avrebbe dovuto presentare "appello" e non "reclamo", come invece avvenuto; è evidente, invero, che, al di là della titolazione del proprio atto impugnativa, la società Fidelis Andria ha interposto il gravame previsto dall'art; 31 C.G.S., così come emerge dal suo contenuto e dall'esplicito collegamento con I'affermata legittimazione ad intervenire non più nel procedimento di prima istanza, ma in quello di appello, quale portatrice di un interesse indiretto, che si afferma tutelato - e questo è il punto che deve essere oggetto di accertamento da parte di questa Commissione. Ma intanto va subito affermato che I'inammissibilità del gravame neppure deriva come in primo luogo afferma il Cosenza Calcio 1914 dalla circostanza che I'A.S. Fidelis Andria non ha (con ciò violando, si sostiene, il principio di specificità previsto dell'art. 27 comma 4 C.G.S.) impugnato il capo della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare, relativa alla dichiarata inammissibilità dell'intervento della stessa, in quella sede disciplinare. Ed infatti, posto che la A.S. Fidelis Andria si presenta dinanzi a questa Commissione come legittimata all'appello ex art. 31, nessun aggancio ha la sua attuale impugnazione con il contenuto della delibera impugnata, in punto di dichiarata sua non legittimazione all'intervento in prima istanza. E tuttavia, come si preannunciava sopra, il gravame dell'A.S. Fidelis Andria è indubbiamente inammissibile. L'art. 30 più volte citato che apre il Titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva, disciplina congiuntamente e I'illecito sportivo e I'illecito amministrativo; il trattamento procedurale è identico con la sola eccezione del comma 7, il quale introduce la facoltà di intervento dei terzi, con esplicito richiamo al contenuto dall'art. 23 comma 3, secondo il quale - in riferimento esclusivo all'illecito sportivo - sono appunto legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, ivi compreso l'interesse di classifica. E' quindi chiaro un primo punto: come del resto correttamente affermato dalla Commissione Disciplinare, nel giudizio di prima istanza I'intervento dei terzi ha luogo solo nei casi di illecito sportivo, non anche in quelli di illecito amministrativo. Ma il trattamento processuale non cambia, in relazione ai gravami contro le decisioni conclusive di quest'ultimo giudizio; infatti, I'art. 31 facultizza i terzi titolari di un interesse, anche indiretto, ad appellarsi avverso le decisioni della Commissione Disciplinare, ma per rintracciare quale sia I'interesse tutelato dalla norma occorre collegare I'art. 31 all'art. 30 comma 7 e questo all'art. 23 comma 3 C.G.S., dal cui combinato deriva che I'interesse anche indiretto dei terzi riceve tutela solo nelle procedure per illecito sportivo, restando esclusa ogni legittimazione all'intervento nei casi di illecito amministrativo. Questa è, del resto, la giurisprudenza della C.A.P (si veda, ad esempio, la decisione nel caso Formia, di cui al C.U. n. 3/C della stagione sportiva 1995/96). Ciò chiarito, appare perfino superfluo rilevare la discutibilità dell'affermazione posta dall'appellante a fondamento del suo titolo all'appello, giacché il cosiddetto "ripescaggio° della prima fra le retrocesse, in caso di punizione della controparte, con esclusione dall'ammissione al campionato de quo, notoriamente non è ricollegato in via automatica al titolo sportivo, altri parametri valutativi intervenendo al riguardo. In ogni caso, I'inammissibilità del gravame inibisce a questa Commissione I'esame delle censure di merito. Alla declatoria di inammissibilità consegue I'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 3 C.G.S., I'appello come sopra proposto dall'A.S. Fidelis Andria di Andria (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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