F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DA PROPRI TESSERATI AL TERMINE DELLA GARA FIDELIS ANDRIAITORINO DEL 26.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff: n. 176 del 5.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DA PROPRI TESSERATI AL TERMINE DELLA GARA FIDELIS ANDRIAITORINO DEL 26.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff: n. 176 del 5.12.1997) In data 28 ottobre 1997 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Fuzio Giuseppe, Presidente dell'A.S. Fidelis Andria, e il Sig. Olive Renato, tesserato della medesima, per violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., nonchè detta Società per la violazione dall'art. 6 commi 1 e 2 dello stesso Codice, con riferimento a dichiarazioni rese alla stampa dopo la gara Fidelis Andria/Torino del 26.10.1997. La Commissione infliggeva al Fuzio la sanzione della inibizione per giorni 15, all'Oliva quella dell'ammenda di 1.000.000 e puniva la Società con l'ammenda di L 10.000.000. Gli incolpati hanno proposto appello chiedendo l'annullamento delle sanzioni e in subordine la loro congrua riduzione. I motivi di gravame, che ricalcano in maniera pressoché letterale quanto già esposto nelle memorie difensive prodotte nel primo grado del giudizio, non hanno fondamento. Sia per il Presidente che per il calciatore si assume che non sarebbero state pronunciate le espressioni riportate nell'articolo da cui ha tratto origine l'incriminazione e che le dichiarazioni effettivamente rese sarebbero state oggetto di "arbitrarie sintesi" da parte del giornalista, così da alterarne il reale significato che escludeva qualsiasi offesa alla reputazione del Direttore di gara e dei suoi collaboratori. Senonchè la semplice lettura dell'articolo conduce a ben diverse conclusioni. Le espressioni che vengono riportate tra virgolette come direttamente pronunciate dal Presidente (e, sia pure in minor misura, quelle riferite al calciatore) integrano la contestata violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S.: secondo il Sig. Fuzio "la terna arbitrale è venuta ad offendere un'intera città.... (ed è) difficile commentarne l'operato perché (a lui) non sembra di aver mai visto nulla di simile", mentre per il Sig. Olive "la differenza in campo l'ha fatta solo l'arbitro". L'univocità delle riportate affermazioni esime dalla necessità di svolgere ulteriori considerazioni per dimostrare la sussistenza dell'illecito disciplinare; è solo il caso di aggiungere che non può attribuirsi alcun valore alla negazione degli interessati sul (preteso) reale tenore delle dichiarazioni loro attribuite, posto che le stesse non sono state oggetto di richiesta di smentita nelle forme di legge. Ugualmente inaccoglibile è la richiesta subordinata degli appellanti, tendente alla riduzione delle sanzioni inflitte, giacché queste sono del tutto adeguate agli illeciti commessi. AI rigetto del ricorso fa seguito l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Fidelis Andria di Andria (Bari) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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