F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. NICOLOSI AVVERSO DECISIONI MERITO N. 6 GARE DI CALCIO A CINQUE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE LOI ANDREA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 22 dell’11.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. NICOLOSI AVVERSO DECISIONI MERITO N. 6 GARE DI CALCIO
A CINQUE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO
REGIONALE LOMBARDIA, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE LOI ANDREA IN
POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 22 dell'11.12.1997)
A seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, la
Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 22 dell'11 dicembre 1997 - avendo
accertato che la A.C. Nicolosi, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque, aveva tesserato e
impiegato in gare ufficiali il calciatore Andrea Loi, ancora vincolato alla Giampaoli Anconitana di
Ancona squalificava il calciatore fino a11'11.3.1998, infliggeva alla società due ammende e la
penalizzazione di nove punti in classifica.
Avverso tale pronuncia ricorreva a questa C.A.F. la A.C. Nicolosi evidenziando come il Loi fosse
stato posto in lista di svincolo dalla società originaria e quindi regolarmente tesserato; doveva
attribuirsi a qualche disguido dell'Ufficio Tesseramento la mancata inclusione del calciatore fra
quelli svincolati. L'appello è fondato.
Dagli atti che questa C.A.F. ha acquisito, emerge, invero, che effettivamente la società Giampaoli
Anconitana incluse il Loi nelle liste di svincolo in data 15.7.1997; che per un ritardato inserimento,
da parte del competente Ufficio federale, lo svincolo non emerse tempestivamente; ma che,
comunque, la posizione del Loi prima del tesseramento con l'appellante era di calciatore svincolato
e quindi abilitato a contrarre nuovo tesseramento.
Non v'è dubbio che la data dello svincolo debba essere fissata al 15.7.1997, onde il successivo
tesseramento del Loi con I'A.C. Nicolosi è di piena legittimità.
Pertanto, tutta la delibera adottata dalla Commissione Disciplinare deve essere annullata. La tassa di
reclamo va restituita.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Nicolosi di
Milano, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato acquisito in campo nelle
seguenti gare:
- 30.10.1997 Vigevano/Nicolosi 4 - 6;
- 7.11 .1997 Nicolosi/Elle Esse 5 - 5;
- 13.11 .1997 A.V.C. 5/Nicolosi 4 - 7.
- Ordina la restituzione della tassa versata.
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