F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. FIORENTINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER GIORNI TRENTA E L’AMMENDA DI L. 30.000.000 INFLITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE CECCHI GORI VITTORIO ED ALLA SOCIETA’ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA FIORENTINA/PARMA DEL 7.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 223 del 23.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. FIORENTINA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER GIORNI TRENTA E L'AMMENDA DI L. 30.000.000 INFLITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE CECCHI GORI VITTORIO ED ALLA SOCIETA' A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA FIORENTINA/PARMA DEL 7.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 223 del 23.1.1998) La Procura Federale, con atto del 9.12.1997, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti: 1) Vittorio Cecchi Gori, Presidente dall'A.C. Fiorentina S.p.A.; 2) l'A.C. Fiorentina S.p.A., per rispondere: - Cecchi Gori della violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di Informazione, dopo la gara Fiorentina/Parma, espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e dell'intera Organizzazione Federale; - la società A.C. Fiorentina S.p.A., ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Si opponeva la società che chiedeva: 1) in via pregiudiziale la dichiarazione di carenza di giurisdizione e/o di competenza 2) in via subordinata, la dichiarazione di non responsabilità dall'A.C. Fiorentina dell'addebito contestato; 3) in ulteriore subordine, la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia del Senato della Repubblica; 4) in via ulteriormente gradata, l'irrogazione di una sanzione contenuta nei limiti dell'ordinamento. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 223 del 23 gennaio 1998 infliggeva "al Dott. Vittorio Cecchi Gori la inibizione per la durata di 30 giorni ed alla società Fiorentina I'ammenda di L. 30.000.000". Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dalla società che ribadisce: la carenza di giurisdizione, per l'applicabilità dell'immunità ex art. 6B, comma 1 Cost.; la carenza di competenza vertendosi in tema di diritto disponibile; la non responsabilità della società, essendosi verificata una rottura del rapporto organico; la sospensione della procedura in attesa della pronuncia del Senato; l'irrogazione di una sanzione contenuta nei limiti dell'ordinamento. Con diffuse argomentazioni la società ha poi codificato il contenuto delle motivazioni su cui poggia la decisione impugnata. Nell'udienza di discussione il rappresentante della Procura Federale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione nel firmatario del gravame (Dott. Eugenio Pestelli). La difesa della società ha ribadito, illustrandole ulteriormente, le argomentazioni svolte nel ricorso. Ritiene il Collegio fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Federale. Invero, dal verbale del Consiglio di Amministrazione della società del 18.1.1997 risulta che al firmatario dell'odierno ricorso, il Dott. Eugenio Pestelli, è stata confermata una procura speciale, di ampio contenuto, peraltro, esclusivamente di carattere aziendale ed amministrativa, nella quale non si rinviene traccia - e l'osservazione è concludente trattandosi di procura speciale cioè per definizione di carattere tassativo di una delega di poteri nei rapporti con gli Organi federali e tanto meno per l'instaurazione delle procedure contenziose. Omissione che risulta particolarmente significativa laddove si osservi che nello stesso verbale, laddove si parla dell'Amministratore Delegato, Dott. Luciano Luna, si ha cura di puntualizzare che lo stesso si avvarrà della Segreteria Generale per i "rapporti con gli Enti federali e soprattutto la Lega Nazionale Professionisti" (lett. e) nonché nel "collegamento operativo con l'Amministratore Delegato agli Affari Legali per la redazione dei reclami e delle controdeduzioni agli Organi disciplinari federali (lett. r). Da quanto sopra consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto dell'A.C. Fiorentina di Firenze e dispone l'incameramento della tassa versata.
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