F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 30 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. FIORENTINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZI0NE PER GIORNI DIECI AL PRESIDENTE CECCHI GORI VITTORIO E DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTA ALLA SOCIETA’, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 2 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 272 del 27.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 30 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. FIORENTINA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZI0NE PER GIORNI DIECI AL PRESIDENTE CECCHI GORI VITTORIO E DELL'AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTA ALLA SOCIETA', A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 2 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 272 del 27.2.1998) Con atto 30.1.1998 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Cecchi Gori Vittorio, Presidente dall'A.C. Fiorentina, e la stessa società, per rispondere il primo della violazione dall'art. 1 comma 2 C.G.S. perché, più volte convocato, non si era presentato al Capo dell'Ufficio Indagini per rendere chiarimenti sui fatti denunciati dallo stesso nel corso di pubbliche dichiarazioni, e la seconda della violazione dall'art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 272 del 27 febbraio 1998, infliggeva a Cecchi Gori Vittorio l'inibizione di giorni dieci, nonché I'ammenda di L. 10.000.000 all'A.C. Fiorentina. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.C. Fiorentina; chiede la reclamante che la trattazione del procedimento venga rinviata in attesa di quanto il Senato della Repubblica deciderà sulla natura delle dichiarazioni rese dal Cecchi Gori (se debbano essere intese quali opinioni espresse da un .membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni o da un presidente di una società di calcio); in via subordinata contesta la sua responsabilità diretta in relazione ai fatti ascritti, dal momento che Cecchi Gori Vittorio ebbe a declinare la richiesta rivoltagli dal Capo dell'Ufficio Indagini adducendo esclusivamente le sue prerogative parlamentari, sicché mancherebbe il nesso organico tra i fatti contestati e l'attività gestoria della società; conclude invocando il proscioglimento proprio e del suo presidente, previo annullamento dell'impugnata delibera, per insussistenza ex art. 68 comma 1 Cost. della "antigiuridicità" dei fatti addebitati a Cecchi Gori Vittorio o, comunque, per insussistenza di responsabilità diretta del sodalizio. II gravame non ha fondamento. L'invocato art. 68 Cost. disciplina le c.d. "prerogative parlamentari", e cioè quell'insieme di privilegi e di immunità che assistono il membro del Parlamento, non nel suo personale interesse, ma per tutelare pienamente l'autonomia e l'indipendenza dell'istituto parlamentare e per garantire il regolare andamento dei lavori delle Camere; prerogative che si riassumono nella irresponsabilità e nelle immunità penali. E' concessa la prima (per la quale "i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni", art. 68 comma 1), perché i rappresentanti del popolo si sentano liberi da ogni preoccupazione nell'esercizio del loro mandato politico; la dizione della norma citata, nonché i precedenti della sua approvazione, autorizzano a ritenere che la non perseguibilità si estenda, oltre che al giudizio penale, anche a quello civile e a quello disciplinare, sicché, per quanto ha dichiarato nell'esercizio delle sue funzioni, il deputato o il senatore non solo non è imputabile in via penale, ma non potrebbe neppure essere chiamato a rispondere in via civile o disciplinare da chi si senta danneggiato dall'espressione di quelle opinioni o da chi, statutariamente, sia tenuto a perseguirlo nel più ristretto ambito di norme interne. Le "immunità penali" si riassumono nella necessità di una previa autorizzazione della Camera cui il parlamentare appartiene in relazione all'insorgere di un procedimento penale, che è ipotesi che qui non interessa se non per rilevare che nessuna autorizzazione sia invece prevista per il procedimento disciplinare, che è procedimento minore, implicante, per il perseguito conseguenze meno gravi e allarmanti. Ciò non toglie che il membro del Parlamento possa, nella congiuntura, invocare la propria irresponsabilità ex art. 68 comma 1 Cost.; tale linea difensiva non comporterà però la sospensione del procedimento disciplinare in attesa di una non prevista autorizzazione della Camera di appartenenza. Spetterà invece all'organo giudicante esaminare la ricorrenza o meno dell'esimente, sì come competerà all'interessato dolersi di una eventuale contraria decisione ricorrendo agli organi che, nell'ambito dell'organizzazione che ha instaurato il procedimento o al di fuori di questa, siano abilitati ad esaminare e a riformare eventualmente il verdetto disciplinare. L'istanza di rinvio del presente procedimento articolata su di una pretesa pregiudizialità del parere richiesto da Cecchi Gori Vittorio al Senato della Repubblica deve essere pertanto respinta. Parimenti l'invocata irresponsabilità non sussiste. Ed invero risulta agli atti che il Presidente dall'A.C. Fiorentina fu più volte invitato dal Capo dell'Ufficio Indagini non perché rendesse dichiarazioni di conferma o di smentita alle "opinioni" espresse quale parlamentare, ma perché riferisse in ordine a "fatti" denunciati che, ove accertati, avrebbero potuto avere rilevante incidenza sulla regolarità dei campionati. In più l'invito veniva fatto tenendo ben distinte le figure, entrambe ricorrenti nella persona di Cecchi Gori Vittorio, di Senatore della Repubblica e Presidente di una società calcistica, di tal che l'attuale incolpato si sarebbe dovuto comunque presentare dinanzi al Capo dell'Ufficio Indagini in obbedienza all'att. 1 comma 2 C.G.S. (secondo cui "I dirigenti, soci e tesserati sono tenuti a presentarsi agli Organi della Giustizia Sportiva, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare"); tale norma lo obbligava a tanto quale Presidente dall'A.C. Fiorentina, libero restando il medesimo, una volta comparso, di invocare a giustifica del suo silenzio la pretesa ricorrenza di una prerogativa parlamentare. Né vale obiettare che, nel caso che occupa, non ci fu una vera e propria convocazione. La convocazione non è regolata formalmente nelle norme regolamentari della F.I.G.C., potendo essere formulata in diversi modi anche atipici, e non c'è chi non veda come, nell'occasione, il Cecchi Gori rifiutò comunque recisamente ogni possibilità di incontro con il rappresentante dell'organismo federale. L'impugnata delibera appare quindi esente da censure. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Fiorentina di Firenze ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it