F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 30 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.C. FIORENTINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER GIORNI TRENTA E DELL’AMMENDA DI L. 30.000.000 INFLITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE, CECCHI GORI VITTORIO, ED ALLA SOCIETA’, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA FIORENTINA/PARMA DEL 7.12.1997 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 17/C – Riunione del 5.2.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 30 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. FIORENTINA AVVERSO LE SANZIONI
DELL'INIBIZIONE PER GIORNI TRENTA E DELL'AMMENDA DI L. 30.000.000 INFLITTE
RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE, CECCHI GORI VITTORIO, ED ALLA SOCIETA', A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA
GARA FIORENTINA/PARMA DEL 7.12.1997 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 17/C -
Riunione del 5.2.1998)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17/C - Riunione del 5.2.1998 questa C.A.F. dichiarava
inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n.. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata,
l'appello proposto dell'A.C. Fiorentina avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti aveva inflitto a Cecchi Gori Vittorio, Presidente dall'A.C.
Fiorentina, la sanzione dell'inibizione per giorni trenta e quella dell'ammenda di lire 30.000.000 alla
società stessa (Com. Uff. n. 223 del 23 gennaio 1998); tanto a seguito del deferimento in data
9.12.1997 col quale il Procuratore Federale aveva chiesto il giudizio disciplinare a carico del Cecchi
Gori per la violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S. - per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad
organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e della intera
organizzazione federale - e a carico dall'A.C. Fiorentina per responsabilità diretta nella violazione
ascritta al suo presidente.
Avverso tale decisione ha .proposto ricorso per revocazione l'A.C. Fiorentina, denunciando un
preteso errore di fatto nell'esame dei documenti destinati a comprovare la legittimazione del
firmatari del reclamo ritenuto inammissibile.
Osserva la C.A.F. che l'errore di fatto rescindente (art. 28 lett. e/ C.G.S.) che può dar luogo alla
revocazione della decisione così impugnata ricorre solo quando si può provare che il giudice,
nell'esaminare le risultanze processuali a sua disposizione, abbia preso un abbaglio o abbia travisato
un fatto; quindi esso deve cadere su elementi materiali ed oggettivi e consistere nella falsa
percezione di una realtà processuale.
Con il proposto ricorso l'A.C. Fiorentina ha invece espresso il suo mero dissenso dalle conclusioni
cui è giunta questa C.A.F. all'esito dell'esame di quegli stessi documenti che oggi essa cita e
interpreta in un senso affatto diverso, già esaminato ed escluso nell'impugnata decisione.
Non ricorrendo l'indicata ipotesi rescindente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con il
conseguente incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto
dell'A.C. Fiorentina di Firenze e ordina l'incameramento della tassa versata.
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