F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 16 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERUGIA/TORINO DEL 7.6.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti -Com. Uff. n. 411 del 12.6.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 16 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERUGIA/TORINO DEL 7.6.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti -Com. Uff. n. 411 del 12.6.1998) All'esito della gara Perugia/Torino, disputata il 7.6.1998, nell'ambito del Campionato Nazionale di Serie B e terminata con il punteggio di 2 a 1, il Torino Calcio proponeva rituale reclamo denunciando una serie di episodi, avvenuti nel corso della mattina e del pomeriggio del 6.6.1998, che avevano a suo dire concretizzato la fattispecie contemplata dell'art. 7 comma 1 C.G.S., che prevede la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società anche oggettivamente responsabile di fatti e situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara stessa. II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 408 del 10 giugno 1998, respingeva il reclamo; quanto ai fatti di indisciplina commessi da sostenitori del Perugia, riferiti dall'arbitro e da un assistente, infliggeva all'A.C. Perugia l'ammenda di Lire 15.000.000 a titolo di responsabilità oggettiva; disponeva altresì la trasmissione all'Ufficio Indagini, per quanto di sua ulteriore competenza, degli atti in relazione agli artt. 8 bis, ter e quater C.G.S.. Avverso tale decisione avanzava nuovo reclamo il Torino Calcio, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". L'adita Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 411 del 12 giugno 1998, rigettava I'istanza. Si appella il Torino Calcio, riproponendo le sue doglianze a questa Commissione Federale. Risulta agli atti che la mattina di sabato 6.6.1998 un gruppo di sostenitori del Perugia disturbava con insulti e lanci di pietre l'allenamento dei calciatori del Torino; nella congiuntura uno di essi, Fabio Tricarico, accusava una ferita al capo (della quale peraltro non si conosce la causa); nel pomeriggio dello stesso giorno un gruppo di sostenitori del Perugia faceva irruzione nell'albergo dove alloggiava la squadra del Torino e aggrediva il calciatore Fabrizio Casazza, che riportava così numerose contusioni in varie parti del corpo, giudicato dai sanitari del locale Ospedale guaribili in 10 giorni. A causa di tale episodio, comportante l'indisponibilità del calciatore, il Torino era costretto a convocare, in sua sostituzione, altro portiere di riserva. Durante lo svolgimento della partita, si verificavano alcuni interventi fallosi di calciatori del Perugia in danno di quelli ospiti, interpretati dalla società reclamante come atti particolarmente violenti, diretti ad aggravare il clima di intimidazione già creato il giorno precedente. Infine, al termine della gara le Forze dell'Ordine effettuavano il lancio di un lacrimogeno ed impedivano il seppur pacifico ingresso in campo di sostenitori del Perugia. Rileva preliminarmente la C.A.F. che la eccezione di inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dal Torino, sollevata dal Perugia, non ha pregio. Ed invero risulta provato che l'invio in copia del reclamo stesso alla società umbra fu impedito dal cattivo funzionamento del fax, non addebitabile alla reclamante, e che l'inconveniente non si tradusse nella violazione del contraddittorio, giacché nell'occasione fu concesso al Perugia, regolarmente comparso, congruo termine per apprestare un'opportuna difesa. Ciò posto, osserva la C.A.F. che il gravame appare infondato. Ed invero l'appellante afferma che i descritti episodi devono essere rivisti come atti di un disegno organico e preordinato diretto a favorire la promozione in Serie A del Perugia; che il calciatore Tricarico fu vittima di una deliberata aggressione; che il pestaggio del Casazza e la conseguente sua esclusione dall'elenco dei convocati comportarono una diretta e significativa lesione del potenziale atletico della società granata; che i fatti "....tutti di inaudita gravità, hanno costituito un assai rilevante danno per la squadra del Torino che, oltre alle lesioni riportate dai propri membri, ha subito un generale clima di intimidazione e violenza tali da compromettere la serenità e la concentrazione necessaria per poter disputare un incontro di calcio, tantopiù di tale rilevante delicatezza....." . Prevede però I'art. 7 n. 1 C.G.S. che la punizione sportiva della perdita della gara possa essere inflitta alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti e situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare , svolgimento della gara; e gli atti ufficiali (rapporto arbitrale, relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini) non indicano elementi che possano deporre per la sussistenza, durante la gara, dell'asserito clima di tensione e di violenza e quindi della compromissione dell'andamento tipico di un incontro di calcio. Né pare che ricorra nella specie la successiva previsione dello stesso articolo, secondo cui non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti e situazioni, imputabili ad accompagnatori e sostenitori di una società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico dell'altra squadra, ma la sanzione, inflitta anche in via oggettiva, della penalizzazione di punti in classifica. Ed infatti, mentre è da escludere ogni menomazione per il calciatore Tricarico, che partecipò regolarmente all'incontro, per il calciatore Casazza si osserva che il medesimo rivestiva il ruolo di portiere di riserva, che nel corso della gara il titolare Bucci diede ottima prova e il nuovo portiere di riserva non fu utilizzato e, quel che più conta, che l'episodio del suo ferimento si verificò in tempo e luogo diversi da quelli di svolgimento della partita: è noto invece che I'art. 62 N.O.I.F. ritiene "le società responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco e del comportamento dei propri sostenitori su campi diversi da quello di svolgimento della gara", ma che, per poter affermare la responsabilità oggettiva di una società in casi simili a quello sottoposto attualmente a giudizio, I'art. 6 ter C.G.S. richiede che risulti violato il divieto di cui all'art. 6 bis n. 1 C.G.S., che impone alla società di non intrattenere rapporti di sostegno economico, finanziario o di altra utilità con gruppi organizzati e non di sostenitori, mentre tanto non risulta dalla relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini (dove si parla solo di "un gruppo di tifosi del Perugia"). Deve quindi concludersi, così come hanno concluso i primi giudici, che non si riscontrano nella specie margini di applicabilità delle invocate norme. Parimenti inaccoglibile appare altresì la subordinata richiesta di ripetizione della partita, decisione che gli Organi di Giustizia Sportiva possono adottare solo quando si siano verificati, nel corso della stessa, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici (art. 7 n. 4 C.G.S.), diversi quindi da quelli testé esaminati. L'appello deve essere pertanto respinto. Per questi motivi la C.A.F. rigetta l'appello come sopra proposto dal Torino Calcio di Torino e ordina incamerarsi la tassa versata.
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