F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 26 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA JUVENTUS/MILAN DEL 28.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 378 del 29.5.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 26 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA JUVENTUS/MILAN DEL 28.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 378 del 29.5.1998) All'esito della gara di Serie A Juventus/Milan del 28 marzo 1998, la Procura Federale deferiva entrambe le società per condotte ritenute integrare violazione degli arti. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.. Tali condotte risultavano documentate da un verbale redatto dall'Ufficio Indagini. Con propria memoria il Milan rilevava, tra l'altro, l'inutilizzabilità della prova acquisita dall'Ufficio Indagini in quanto esso avrebbe operato al di fuori dei compiti e dei poteri previsti dell'art. 21 comma 1 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso la L.N.P., con decisione del 29 maggio 1998, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 378, deliberava di infliggere la sanzione dell'ammenda in epigrafe, ritenendo che "non è condivisibile la prospettazione difensiva diretta ad affermare la carenza di poteri di accertamento dell'Ufficio Indagini rispetto alla fattispecie prevista dell'art. 6 del C.G.S., perché come già affermato in precedenti decisioni degli organi della,giustizia sportiva - a tale ufficio è riconosciuto un potere generale di controllo delle gare, che comprende anche la verifica del comportamento dei sostenitori in conformità di quanto disposto dell'art. 21 comma 1 ultima parte del C.G.S.; non è infatti contestabile che il collaboratore dell'Ufficio Indagini riceve di volta in volta l'incarico di svolgere l'attività di controllo sullo svolgimento delle singole gare e quindi anche con riferimento all'att. 6 del C.G.S.". Avverso tale decisione ha proposto appello I'A.C. Milan A.C. insistendo sulle argomentazioni precedentemente esposte e chiedendo che venga dichiarata nulla la decisione stessa o, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta. La C.A.F., sull'appello come sopra proposto dell'A.C. Milan, ritenutane la necessità, d i s p o n e che venga segnalata al Presidente Federale l'esigenza di rimettere, ai sensi dall'art. 16 comma 1 lett. a) C.G.S., alla Corte Federale la questione di interpretazione in ordine alla competenza dell'Ufficio Indagini in materia di controllo gare ai sensi dall'art. 21 C.G.S. e, conseguentemente, circa la valenza di atto ufficiale ai sensi dall'art. 25 C.G.S. del rapporto di un collaboratore dell'Ufficio Indagini. s o s p e n d e il giudizio fino all'esito della pronuncia della Corte Federale.
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