F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 10 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL PRESIDENTE DELL’A.C. BAGNARESE, SIG. MOLINARO ROSARIO, E DELL’ALLENATORE, SIG. LAURENDI BRUNO, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 10 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL PRESIDENTE DELL'A.C. BAGNARESE, SIG. MOLINARO ROSARIO, E DELL'ALLENATORE, SIG. LAURENDI BRUNO, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998) II Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria il Presidente dall'A.C. Bagnarese, Molinaro Rosario, l'allenatore, Laurendi Bruno, nonché la società stessa in relazione all'aggressione verificatasi all'interno degli spogliatoi immediatamente dopo la gara Bagnarese/Paolana ai danni dell'allenatore e dei calciatori di quest'ultima società. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 34 del 10 novembre 1998, deliberava dì non doversi procedere nei confronti del Presidente e dell' allenatore dall'A.C. Bagnarese, non essendo stata "raggiunta la prova certa sulla responsabilità degli stessi" mentre irrogava l'ammenda di L. 1.000.000 a carico della società per responsabilità oggettiva. Tale decisione viene impugnata davanti a questa C.A.F. dal Procuratore Federale che ne sostiene l'erroneità ritenendo esistente "una prova piena a carico dei due tesserati deferiti". II ricorso non merita accoglimento. Ed invero nella denuncia il Presidente dall'U.S. Paolana ha rappresentato con molta precisione - pur senza fare nomi - l'episodio di aggressione ad opera del Presidente, di alcuni dirigenti, dell'allenatore e del Direttore Sportivo della Bagnarese (lettera 2.3.1998) ingenerando il convincimento di riferire episodi percepiti direttamente, dovendosi presumere che se si fosse limitato a riferire fatti appresi da altri avrebbe correttamente fatto menzione di tali circostanze. Invitato a precisare, non solo non ha ritenuto di confermare la precedente individuazione degli aggressori, ma si è detto addirittura non in grado di precisare se le vioIenze erano state opera di una categoria di persone, quale quella dei tesserati. II rappresentante delle Forze dell'Ordine nel riferire all'Ufficio Indagini, lungi dall'individuare i presunti aggressori, si è limitato ad affermare che trattavasi di "tesserati". In conclusione ce ne è abbastanza per ritenere non raggiunta quella prova piena di cui parla la Commissione Disciplinare necessaria per affermare una responsabilità personale per ciò che concerne la puntuale individuazione degli autori dell'aggressione, pur incontestabilmente avvenuta. Conseguentemente il ricorso, pur azionato dal lodevole tentativo di supplire alla mancanza di prove, peraltro non idoneamente avviata o sostituita dalla ricostruzione dell' episodio effettuata sul piano del puro esercizio argomentativo, deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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